Cassazione Penale, Sentenza n. 02215/2026 del 20/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'istanza di revisione della sentenza irrevocabile della Corte d'appello di Torino del 13/10/2020 (irrevocabile 11/11/2021), con cui il ricorrente era stato condannato per il reato di induzione indebita a dare utilità (art. 319-quater c.p., con riferimento anche agli artt. 323-bis c.p.). Il ricorso di cassazione deduce sei motivi, denunciando: violazione delle norme sulla revisione (artt. 629 e ss. c.p.p.) e anticipazione del giudizio di merito da parte della corte territoriale; vizio di motivazione sul giudizio di contraddittorietà e irrilevanza delle nuove prove (sommarie informazioni e produzioni documentali), con particolare riferimento alle dichiarazioni di Giannino Luigi Speretta e di Elio Genevro; omessa valutazione di prove decisive idonee a determinare l'assoluzione; violazione di diritti costituzionali e convenzionali (artt. 24 e 111 Cost.; art. 6 CEDU) per il diniego della riapertura del processo; e inosservanza di principi giurisprudenziali in materia di revisione. In sostanza il ricorrente sostiene che le nuove dichiarazioni introdotte dalla difesa avrebbero dovuto essere ritenute rilevanti per ebollare la condanna e giustificare la riapertura del giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancanza della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), c.p.p. Pur riconoscendo che il ricorso era articolato, la Corte ha ritenuto che le censure fossero generiche e non si confrontassero nei dettagli con le argomentazioni dell'ordinanza impugnata. La Corte d'appello di Milano aveva svolto una valutazione preliminare (sommaria) delle nuove prove e aveva motivatamente ritenuto che le sommarie informazioni e le produzioni difensive non fossero idonee a determinare una prognosi plausibile di proscioglimento, perché costituite da esperienze personali dei testi non vittime né testimoni degli eventi contestati e dunque non pertinenti a disarticolare la condanna fondata sulle dichiarazioni della vittima e sull'inverosimiglianza della versione del condannato. La decisione è stata ritenuta coerente con i principi giurisprudenziali: è ammessa una delibazione preliminare ma non una penetrante anticipazione del merito. In conseguenza, il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
Richiede specificità dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto il ricorso generico e privo della necessaria specificità.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Stabilisce i requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione; applicata per valutare la genericità delle doglianze del ricorrente.
artt. 629 e ss., cod. proc. pen.
Norme sulla revisione; il ricorrente denunciava violazione di tali norme per un presunto giudizio anticipato della corte territoriale, mentre la Corte di cassazione ha ritenuto che la valutazione svolta fosse una delibazione preliminare lecita.
Prevede l'onere delle spese e la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente in caso di rigetto/inammissibilità; applicata per condannare il ricorrente a pagare spese e euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Configurazione normativa del reato di induzione indebita a dare utilità; è la norma penale alla base della condanna originaria, richiamata per definire la fattispecie contestata.
Norma richiamata nel titolo di reato nella fase di merito; contestualizza la vicenda e la condotta contestata.
art. 24 Cost.
Richiesto dal ricorrente come parametro di diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che non fosse stato dimostrato un pregiudizio tale da giustificare la revisione.
art. 111 Cost.
Invocato in relazione al diritto al giusto processo; la Corte ha ritenuto che la procedura di revisione e la delibazione preliminare non abbiano violato tali principi.
art. 6 CEDU
Richiamato dal ricorrente per presunta violazione del diritto a un processo equo; la Corte ha ritenuto che il diniego della revisione non costituisse violazione, poiché le nuove prove non mostravano in astratto idoneità a ribaltare la condanna.
Cass. Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014 (Molinari)
Giurisprudenza richiamata per il principio che nella fase rescindente è preclusa una penetrante anticipazione del merito, riservata al giudizio di revisione nel contraddittorio.
Cass. Sez. 1, n. 50460 del 25/05/2017 (Sciumè)
Richiama il principio che il controllo in sede rescindente non può estendersi alla tenuta della sentenza oggetto di revisione, la quale va realizzata in contraddittorio.
Cass. Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020 (dep. 2021, L.)
Affermato che anche nella fase rescindente è richiesta una delibazione non superficiale, ma comunque sommaria, degli elementi addotti per capovolgere la statuizione di colpevolezza; la Corte ha applicato questo principio nel rigetto.
Massime di principio
- La richiesta di revisione richiede che le nuove prove siano specificamente indicate e dimostrino, anche in astratto, una plausibile possibilità di proscioglimento: mere indagini difensive o dichiarazioni generiche non sono sufficienti.
- In sede rescindente è ammessa una delibazione sommaria delle nuove prove, ma non è consentito un'anticipazione penetrante del giudizio di merito; la valutazione preliminare può escludere l'ammissibilità se le nuove prove appaiono inidonee nel loro complesso.
- Per essere rilevanti ai fini della revisione, le dichiarazioni testimoniali devono avere pertinenza diretta con gli episodi oggetto di condanna: testimonianze su rapporti personali o fatti estranei difficilmente disarticolano una condanna fondata su dichiarazioni della vittima e su elementi di fatto concreti.
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico e confrontarsi punto per punto con la motivazione dell'ordinanza impugnata; censure generiche o richiamo astratto a principi non superano il filtro di ammissibilità.
- Chi propone ricorso infondato o generico in materia di revisione rischia non solo il rigetto ma anche la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.), oltre all'incasso di spese legali.
- Per aumentare le probabilità di ammissibilità della revisione, la difesa dovrebbe: a) documentare in modo puntuale come ogni nuova prova incide sui primari elementi su cui si è fondata la condanna; b) allegare trascrizioni complete e contestualizzate; c) dimostrare che i nuovi elementi non erano anteriormente conosciuti e sono decisivi per una diversa valutazione di colpevolezza.
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