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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26611/2025 del 02/10/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un'organizzazione sindacale aveva indetto un'assemblea dei lavoratori all'interno di un'unità produttiva di un'azienda alimentare. La società aveva sostenuto di non disporre di locali idonei nei propri spazi e aveva messo a disposizione, a proprie spese, un locale esterno situato presso una Casa del Popolo a circa 1,7 km. Il sindacato aveva agito ex art. 28 L. n. 300/1970 lamentando comportamento antisindacale. In primo grado, dopo una prima accoglienza del ricorso e una CTU ingegneristica disposta in opposizione, la domanda era stata rigettata; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo sussistenti impedimenti logistici all'uso dei locali aziendali e sufficiente l'offerta alternativa non distante. Nel ricorso per cassazione il sindacato deduceva: omesso esame delle risultanze complessive della CTU, motivazione apparente della sentenza d'appello, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 20 L. n. 300/1970 per la pretesa esistenza di spazi idonei, omesso esame del limitato numero di iscritti e violazione dell'art. 27 L. n. 300/1970, nonché violazione dell'art. 28 L. n. 300/1970 quanto al requisito soggettivo/intenzionale della condotta antisindacale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il primo motivo per il divieto di doppia conforme, per difetto di omesso esame e per mancanza di decisività; infondato il secondo per l'assenza di motivazione apparente; inammissibile il terzo perché volto a ottenere una nuova valutazione di merito; inammissibile o infondato il quarto quanto al primo profilo e infondato quanto all'art. 27 L. n. 300/1970, ritenuto norma diversa e non applicabile all'assemblea dei lavoratori; assorbito il quinto motivo, poiché la Corte d'appello aveva escluso in radice il profilo oggettivo dell'antisindacalità. È stata confermata la condanna del ricorrente alle spese e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 28 L. n. 300/1970

    La condotta antisindacale richiede un comportamento obiettivamente idoneo a limitare o ostacolare l'attività sindacale; nel caso concreto la Corte ha ritenuto assorbito il profilo soggettivo/intenzionale perché mancava il profilo oggettivo.

  • art. 20 L. n. 300/1970

    Il diritto di assemblea è garantito ma, secondo la Corte territoriale e richiamando la giurisprudenza di legittimità, non in termini assoluti: la sua concreta modalità di esercizio è integrata dal contratto collettivo e dalle esigenze organizzative e logistiche.

  • art. 27 L. n. 300/1970

    Riguarda le riunioni della rappresentanza sindacale aziendale e non l'assemblea dei lavoratori; pertanto è inapplicabile alla fattispecie.

  • art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione meramente apparente determina nullità solo quando la sentenza non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; nella specie la motivazione è stata ritenuta esistente e intellegibile.

  • art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.

    Non consente di ottenere una rivalutazione del merito o dei fatti, riservata al giudice di merito.

  • art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.

    Il vizio denunciabile è quello di nullità della sentenza, qui escluso perché la motivazione non era apparente.

  • art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012, il controllo in cassazione sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; è precluso il sindacato sul mero difetto di sufficienza e resta censurabile solo l'omesso esame di un fatto decisivo nei limiti consentiti.

  • art. 348 ter, penult. co., c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica e dimostra la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua deduzione è stata ritenuta strumentale a chiedere una diversa valutazione delle risultanze di fatto, non consentita in cassazione.

  • art. 116 c.p.c.

    Anche la sua deduzione è stata considerata, in concreto, volta a contestare l'apprezzamento del materiale probatorio riservato al giudice di merito.

  • art. 116 Cost.

    Richiamato nel quadro del dovere di motivazione della decisione giudiziale, che deve rendere intelligibile il percorso argomentativo.

Massime di principio

  • Il diritto di assemblea nei luoghi di lavoro non attribuisce, di per sé, un diritto incondizionato a utilizzare qualsiasi spazio aziendale: la concreta modalità di esercizio può essere disciplinata dal contratto collettivo e condizionata da esigenze produttive, logistiche e organizzative.
  • Per configurare una condotta antisindacale ex art. 28 Statuto dei lavoratori occorre che il comportamento datoriale sia oggettivamente idoneo a ostacolare o limitare l'attività sindacale; se manca questo profilo, l'eventuale discussione sull'elemento intenzionale resta assorbita.
  • In cassazione non è consentita una rivalutazione del merito sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione: le censure che mirano a un nuovo apprezzamento delle prove o dei fatti sono inammissibili.
  • Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non consente di comprendere le ragioni della decisione; è invece sufficiente una motivazione che esponga in modo chiaro, seppur sintetico, le premesse fattuali e logiche del decisum.
  • In presenza di doppia conforme il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso se il ricorrente non indica e prova la diversità delle rationes decidendi delle due pronunce di merito.
  • Le norme che attribuiscono diritti sindacali diversi non sono fungibili: la disciplina delle riunioni della rappresentanza sindacale aziendale non si estende automaticamente all'assemblea dei lavoratori.

Come è indicizzato

MaterieOrario di lavoro e ferieImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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