Cassazione Penale, Sentenza n. 12907/2022 del 06/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Adinolfi ha proposto un ricorso volto alla revoca della statuizione di confisca emessa in sede di misure di prevenzione (procedura originaria con provvedimenti dal 1999 al 2004 e decisione di revoca/definitività nel 2017). Il ricorrente contestava la qualificazione della sua domanda come incidente di esecuzione (art. 670 c.p.p.) invece che come nuova domanda di revoca ex art. 7 legge 27/12/1956 n. 1423, e sosteneva che sussistessero novità rilevanti: mutamento dell'assetto giurisprudenziale (richiamando in particolare Sez. U. n. 111 del 2018) e fatti nuovi in ordine alla posizione dei terzi (decesso di Romano Luigi, evoluzione della situazione dei fratelli Agizza) tali da neutralizzare la pericolosità che aveva giustificato la confisca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Pur convenendo sulla sostanziale natura della domanda come nuova domanda di revoca ex art. 7 L. n. 1423/1956, ha ritenuto che le novità invocate non comportino la revoca della confisca: le modifiche giurisprudenziali (anche se provenienti dalle Sezioni Unite) non costituiscono 'fatto nuovo' idoneo a revocare ex tunc una misura di prevenzione basata su indizi di appartenenza a associazione mafiosa; il decesso di Romano Luigi non annulla la pericolosità accertata in anni precedenti; pertanto il provvedimento del 2020 è confermato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423
La norma regola la revoca 'ex tunc' delle statuizioni di prevenzione su basi fattuali: la Corte ha ritenuto che le modifiche di indirizzo giurisprudenziale non siano 'fatto nuovo' ai sensi della norma e non giustifichino la revoca della confisca già divenuta definitiva
Norma sull'incidente di esecuzione: la Corte di Appello aveva qualificato la domanda come incidente di esecuzione e dichiarato inammissibile il ricorso; la Cassazione ha osservato che, anche se la domanda va sostanzialmente qualificata come nuova domanda di revoca, l'esito non muta per i motivi di merito esposti
Sez. U. n. 111 del 2018 (giurisprudenza citata)
La difesa ha richiamato questo orientamento come novum interpretativo sulla nozione di 'appartenenza' alla associazione mafiosa; la Corte di legittimità ha però ritenuto che il diverso indirizzo giurisprudenziale non configuri 'fatto nuovo' ai fini della revoca ex tunc della confisca di prevenzione
Sez. I n. 35756 del 30/05/2019
Decisione di questa Corte richiamata dalla sentenza che afferma che un nuovo indirizzo giurisprudenziale consolidatosi successivamente al provvedimento definitivo non costituisce motivo per revocare ex tunc la misura di prevenzione
Massime di principio
- La semplice evoluzione della giurisprudenza, anche se proveniente da Sezioni Unite, non equivale automaticamente a 'fatto nuovo' idoneo a ottenere la revoca ex tunc di una misura di prevenzione già divenuta definitiva
- Per ottenere la revoca della confisca in sede di misure di prevenzione è necessario allegare e provare fatti nuovi e rilevanti che incidano direttamente sul presupposto della pericolosità; la morte di terzi collegati non è di per sé sufficiente se la pericolosità era già manifestata in precedenza
- La qualificazione formale dell'atto (incidente di esecuzione vs nuova domanda di revoca) può essere sindacata, ma se il merito mostra l'assenza di novità rilevanti l'esito non cambia
- Le decisioni di merito e di legittimità precedenti che sono già passate in giudicato o sono state più volte valutate costituiscono forte barriera alla riapertura della questione senza fatti nuovi e decisivi
- Chi propone la revoca deve focalizzarsi su elementi fattuali nuovi, sopravvenuti e determinanti per il giudizio di pericolosità, e non basarsi unicamente su mutamenti interpretativi della legge
- In caso di rigetto del ricorso per revoca, è normale la condanna del ricorrente alle spese processuali
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