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Sentenza

Sentenza del 05/01/2016 n. 1 - Comm. Trib. I grado di Trento

IRES - IRAP - CREDITI INDICATI IN QUADRO RX DICHIARAZIONE DEI REDDITI - CESSAZIONE ATTIVITÀ - POSSIBILITÀ DI INVOCARE TERMINE DECENNALE PER RECUPERO DEL CREDITO - ESCLUSIONE - DECORRENZA TERMINE BIENNALE.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente chiedeva di poter recuperare i crediti risultanti dal bilancio finale di liquidazione e indicati nella dichiarazione dei redditi come utilizzabili in compensazione o liquidazione, invocando il termine ordinario decennale di prescrizione. La questione riguardava in particolare la decorrenza del termine entro il quale, dopo la cessazione dell’attività, poteva essere richiesto il rimborso dei crediti IRES e IRAP.

La decisione

La sentenza ha escluso l’applicabilità del termine decennale. Una volta cessata l’attività, il contribuente non può più utilizzare il credito in compensazione e può soltanto chiederne il rimborso entro il termine di 48 mesi previsto dall’art. 38 del D.P.R. 602/1973. Il termine decorre dall’ultimo giorno utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di cessazione dell’attività. La pretesa del contribuente è stata quindi respinta, in quanto il rimborso era soggetto al termine biennale previsto dalla disciplina fiscale.

Norme richiamate

  • Art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Termine di 48 mesi per la richiesta di rimborso delle imposte versate in eccesso.

    La norma è stata interpretata nel senso che il contribuente che abbia cessato l’attività deve chiedere il rimborso del credito entro 48 mesi dall’ultimo giorno utile per presentare la dichiarazione relativa all’anno di cessazione; non è applicabile il termine ordinario decennale.

  • Quadro RX della dichiarazione dei redditi

    L’indicazione del credito nel quadro RX come credito da utilizzare in compensazione o da chiedere a rimborso non determina, dopo la cessazione dell’attività, la conservazione della facoltà di compensazione né consente di differire indefinitamente la richiesta.

Massime di principio

  • La cessazione dell’attività incide concretamente sulle modalità di recupero dei crediti fiscali: se la compensazione non è più possibile, il credito deve essere richiesto a rimborso.
  • Per i crediti fiscali risultanti dalla dichiarazione e non utilizzabili dopo la cessazione, occorre rispettare il termine di 48 mesi previsto dall’art. 38 del D.P.R. 602/1973.
  • Il termine decorre dall’ultimo giorno utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è cessata l’attività, non dalla data di formazione del credito o dalla chiusura della liquidazione.
  • La mera esposizione del credito nel quadro RX non consente di invocare il termine ordinario decennale e non sostituisce una tempestiva istanza di rimborso.
  • In situazioni analoghe è opportuno verificare tempestivamente la data di cessazione, la scadenza della dichiarazione pertinente e la modalità di recupero indicata, presentando la richiesta di rimborso entro il termine fiscale applicabile.

Testo integrale

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