Sentenza del 05/01/2016 n. 25 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento - compravendita immobiliare - presunzioni gravi, precise e concordanti - specifica tipologia di prove - art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/73 - tipicità - non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'accertamento fondato sull'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che l'Ufficio avrebbe dovuto dimostrare, con prove specifiche e dirette, l'effettiva corresponsione di un prezzo di vendita superiore a quello dichiarato, ad esempio mediante indagini bancarie, quietanze o la prova di pagamenti in nero.
La decisione
La contestazione non è stata accolta. È stato affermato che l'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973 non impone all'Ufficio l'utilizzo di una specifica tipologia di prova né richiede necessariamente la dimostrazione diretta del pagamento occulto. È sufficiente che l'accertamento si fondi su fatti e indizi idonei a formare presunzioni gravi, precise e concordanti, dai quali desumere un corrispettivo effettivo superiore a quello contabilizzato o dichiarato.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Il vincolo previsto dalla norma attiene all'utilizzo di fatti da cui possono derivare presunzioni gravi, precise e concordanti.
La norma non stabilisce una tipicità dei mezzi di prova utilizzabili dall'Amministrazione finanziaria. L'Ufficio può fondare l'accertamento anche su elementi indiziari, purché valutati complessivamente e dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Massime di principio
- Negli accertamenti fiscali basati su presunzioni, l'Amministrazione non deve necessariamente fornire una prova diretta dell'occultamento di ricavi o del pagamento di somme in nero.
- Sono ammissibili diverse tipologie di elementi indiziari; non è richiesta, in particolare, la prova bancaria del pagamento occulto o una quietanza relativa a un prezzo maggiore.
- La presunzione è legittima quando gli indizi siano complessivamente gravi, precisi e concordanti, cioè concretamente idonei a rendere plausibile e dimostrare l'esistenza di una maggiore operazione imponibile.
- Il contribuente può contestare non l'assenza di una specifica prova tipica, ma l'inidoneità, l'incoerenza o la non concordanza degli indizi utilizzati dall'Ufficio.
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