Sentenza del 05/01/2016 n. 21 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
NON DISPONIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava l'atto di recupero relativo al credito IVA annuale 2006, pari complessivamente a 5.612,04 euro, oltre alla sanzione del 30%. L'Ufficio aveva ritenuto la società non operativa ai sensi dell'art. 30 della legge n. 724/1994, poiché i ricavi effettivi erano inferiori a quelli presunti, negando quindi la spettanza del rimborso e della compensazione IVA. La società sosteneva che il mancato superamento del test di operatività dipendesse dall'impossibilità oggettiva di locare tempestivamente un immobile acquistato nel 2003 e rimasto sfitto fino al maggio 2005. A supporto produceva dichiarazioni dei titolari di agenzie immobiliari e fatture per attività di intermediazione.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva respinto il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna ha respinto anche l'appello e ha confermato il recupero del credito IVA e del rimborso. Ha ritenuto prive di efficacia probatoria le dichiarazioni sostitutive rese dai titolari delle agenzie immobiliari, in quanto non utilizzabili per eludere il divieto di prova testimoniale nel processo tributario. Ha inoltre considerato non sufficienti le fatture emesse nel 2005 e nel 2010 a dimostrare che gli incarichi di intermediazione fossero stati conferiti già nel 2003-2004. La società non ha quindi provato un'impossibilità oggettiva di locare l'immobile, distinta da una possibile inerzia o da altre circostanze soggettive. F. s.a.s. è stata condannata anche alle spese del giudizio d'appello, liquidate in 800 euro.
Norme richiamate
Art. 30, legge 23 dicembre 1994, n. 724
Disciplina le società non operative mediante un test basato su ricavi e redditi presunti. Se i ricavi effettivi risultano inferiori a quelli presunti, la società può subire limitazioni, tra cui il diniego del rimborso o dell'utilizzo del credito IVA, salvo la prova di situazioni oggettive che abbiano impedito il conseguimento dei ricavi minimi.
Art. 37-bis, comma 8, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Prevede la possibilità di presentare un interpello disapplicativo per chiedere la disapplicazione della disciplina antielusiva quando ricorrono condizioni oggettive che hanno impedito il conseguimento dei ricavi o dei redditi richiesti.
Art. 7, comma 4, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.
Le dichiarazioni sostitutive o scritte provenienti da terzi non possono essere utilizzate come prova testimoniale alternativa. Possono eventualmente avere un valore meramente indiziario solo se adeguatamente supportate da altri elementi documentali, ma nel caso concreto il Collegio non ha attribuito loro efficacia probatoria.
Cassazione, Sez. V, sentenze n. 703/2007, n. 6755/2010 e n. 1663/2013
La giurisprudenza richiamata esclude che le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà o le autocertificazioni possano acquisire nel processo tributario un'efficacia probatoria equivalente alla testimonianza, aggirando il divieto previsto dall'art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 546/1992.
Massime di principio
- Per superare la presunzione di non operatività non è sufficiente dimostrare che la società avesse interesse a produrre ricavi: occorre provare concretamente un impedimento oggettivo, esterno e non dipendente dalla volontà o dall'inerzia della società.
- La mancata locazione di un immobile, da sola, normalmente non costituisce un impedimento oggettivo. È necessario documentare in modo puntuale le iniziative svolte, le condizioni del mercato, eventuali impedimenti materiali o giuridici e la tempestività dell'attività posta in essere.
- Le dichiarazioni scritte di terzi o le autocertificazioni hanno efficacia probatoria molto limitata nel processo tributario e non possono sostituire la prova testimoniale vietata. Devono essere accompagnate da documenti contemporanei ai fatti, come incarichi, contratti, corrispondenza, pubblicità, preventivi e fatture coerenti con il periodo interessato.
- La data delle fatture o dei documenti successivi ai fatti contestati può non dimostrare che l'attività sia stata effettivamente svolta nel periodo precedente. La prova deve essere temporalmente collegata all'anno o agli anni oggetto del test di operatività.
- L'interesse economico della società a locare un bene non dimostra automaticamente che essa si sia attivata concretamente e tempestivamente. L'onere della prova dell'impedimento oggettivo grava sul contribuente che chiede la disapplicazione della disciplina delle società non operative.
- In situazioni analoghe è opportuno predisporre già all'epoca dei fatti una documentazione completa e datata delle attività di ricerca di conduttori o acquirenti, delle condizioni dell'immobile e degli eventuali ostacoli indipendenti dalla volontà della società.
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