Sentenza del 05/01/2016 n. 14 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
REGISTRO - Agevolazioni prima casa - Terreno di pertinenza - Mancata formalizzazione in catasto - Irrilevante - Agevolazioni - Competono.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto le agevolazioni fiscali "prima casa" applicate al terreno acquistato insieme al fabbricato, sostenendo che il terreno, essendo censito autonomamente al catasto terreni e non formalmente "graffato" al fabbricato nel catasto urbano, non potesse essere considerato pertinenza. Il notaio contestava tale recupero, sostenendo che la natura pertinenziale dipende dai requisiti civilistici della destinazione durevole del bene al servizio o ornamento del fabbricato e dalla volontà del proprietario, non dalla necessaria formalizzazione catastale.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado favorevole al notaio. Ha ritenuto che la normativa sull’imposta di registro non preveda un’elencazione tassativa dei beni pertinenziali e che la cosiddetta "graffatura" catastale possa costituire un elemento probatorio della volontà pertinenziale, ma non un requisito indispensabile. La mancata graffatura, quindi, non esclude automaticamente la pertinenzialità del terreno quando risultino la destinazione durevole al servizio del fabbricato e la volontà del proprietario. L’Ufficio è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 950 euro, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA.
Norme richiamate
Codice civile, disciplina delle pertinenze
La pertinenza richiede la destinazione durevole al servizio o all’ornamento di un altro bene e la volontà del titolare del diritto reale di effettuare tale destinazione.
La natura pertinenziale si fonda su un requisito oggettivo, cioè il rapporto funzionale durevole con il bene principale, e su un requisito soggettivo, cioè la volontà del proprietario. Non è richiesta una specifica classificazione catastale.
Normativa sull’imposta di registro e agevolazioni prima casa
La disciplina non contiene un’elencazione tassativa dei beni che possono costituire pertinenza dell’abitazione, ma un’elencazione esemplificativa. Possono quindi rientrare nell’agevolazione anche beni diversi dalle categorie catastali tradizionalmente indicate, purché siano vere pertinenze secondo la disciplina civilistica.
Sentenza della Corte di cassazione n. 6259 del 13 marzo 2013
La pronuncia è richiamata per affermare che, ai fini delle agevolazioni prima casa, non sono rilevanti esclusivamente le pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, potendo assumere natura pertinenziale anche altri beni in presenza dei requisiti civilistici.
Art. 5 del D.M. 2 agosto 1969
La disposizione è richiamata per verificare la compatibilità dimensionale dell’area scoperta con la pertinenza di un’abitazione non di lusso. Nel caso concreto, le dimensioni del terreno sono state ritenute compatibili.
Circolari dell’Agenzia delle Entrate del 12 agosto 2005 e del 29 maggio 2013
Le circolari sostenevano la necessità della "graffatura" catastale del terreno al fabbricato per usufruire dell’agevolazione. La Commissione ha però ritenuto tale requisito non previsto dalla normativa primaria e, pertanto, non vincolante.
Massime di principio
- Per stabilire se un terreno è pertinenza di un’abitazione occorre verificare concretamente la destinazione durevole al servizio o ornamento del fabbricato e la volontà del proprietario, non soltanto la situazione catastale.
- La mancata graffatura catastale non esclude automaticamente il diritto alle agevolazioni prima casa, se la pertinenzialità può essere dimostrata attraverso l’atto di compravendita, la destinazione funzionale, le dimensioni e le caratteristiche del terreno.
- Le circolari dell’Amministrazione finanziaria non possono introdurre requisiti ulteriori o più restrittivi rispetto a quelli previsti dalla legge.
- L’elencazione delle pertinenze rilevanti ai fini delle agevolazioni prima casa deve essere interpretata come esemplificativa e non tassativa, purché siano rispettati i requisiti civilistici e fiscali applicabili.
- È comunque opportuno descrivere espressamente nell’atto notarile la destinazione pertinenziale del terreno e raccogliere elementi concreti che dimostrino il rapporto funzionale con l’abitazione, poiché la pertinenzialità deve essere provata caso per caso.
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