Sentenza n. 4409/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’annullamento del silenzio rigetto formatosi sull’istanza di accesso documentale avanzata dall’Agape Sport a.p.s. a mezzo pec del 14 febbraio2025; nonché per il riconoscimento del diritto della ricorrente alla cognizione ed estrazione di copia dei documenti richiesti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso documentale del 14 febbraio 2025
Esito
Favorevole al resistente (enti detentori dei documenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione ricorrente aveva chiesto l'annullamento del silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso documentale relativa ai documenti della procedura prevista dalla DGR 94 del 29 febbraio 2024, concernente un fondo destinato a sostenere iniziative istituzionali di supporto alla domanda culturale ai sensi della L.R. 28/2018, nonché il riconoscimento del diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti richiesti. Nel corso del giudizio il TAR aveva disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli enti che avevano presentato istanza nell'ambito dell'avviso, quali soggetti ai quali perteneva la documentazione. La ricorrente ha quindi dichiarato di rinunciare al ricorso, rappresentando l'impossibilità di effettuare ritualmente le notifiche nei confronti di tutti i soggetti indicati, per mancanza di indirizzi PEC o per l'impossibilità di individuarne di validi.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse. Ha rilevato che la rinuncia non era stata notificata alle altre parti nel termine previsto dall'art. 84, comma 3, c.p.a.; tuttavia, la dichiarazione espressa della ricorrente di sopravvenuta carenza d'interesse, contenuta nelle note di udienza, costituiva un atto univoco idoneo a dimostrare il venir meno dell'interesse alla decisione, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Non sono state disposte spese, in considerazione della mancata costituzione in giudizio della Scabec s.p.a. e dei Comuni di Cervinara e Curti.
Norme richiamate
La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza
La rinuncia al ricorso deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza; nel caso concreto tale formalità non è stata rispettata.
Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa
Anche in mancanza della rituale notificazione della rinuncia, una dichiarazione espressa e univoca della parte circa la sopravvenuta carenza d'interesse consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Costituisce presupposto per la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse.
Massime di principio
- La mancata notificazione della rinuncia al ricorso nel termine previsto dall'art. 84, comma 3, c.p.a. non impedisce al giudice di dichiarare l'improcedibilità quando dagli atti emerga una dichiarazione espressa e univoca della parte circa la sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione.
- Nel giudizio amministrativo, la sopravvenuta carenza d'interesse può essere desunta anche dal comportamento processuale della parte e da atti univoci successivi alla proposizione del ricorso, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
Come è indicizzato
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