Cassazione Penale, Ordinanza n. 32441/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La ricorrente ha impugnato per cassazione una sentenza di condanna deducendo, secondo quanto emerge dalla decisione, sei motivi. I primi tre contestavano la ritenuta sussistenza di una condizione di minorata capacità della persona offesa, la sua riconoscibilità da parte dell’imputata e la configurabilità dell’induzione al compimento di atti pregiudizievoli. Il quarto motivo sosteneva che la condotta dovesse essere qualificata come appropriazione indebita anziché come abusivo utilizzo di titolo di pagamento, in relazione all’uso di una carta della persona offesa. Il quinto motivo contestava la sussistenza del danno morale. Il sesto motivo riguardava la concessione e la quantificazione della provvisionale. La Corte ha rilevato, in via preliminare, la genericità dei motivi, privi della specificità richiesta dagli artt. 581, lett. d), e 591, lett. c), cod. proc. pen., perché sostanzialmente ripetitivi dei motivi già proposti in appello e privi di una critica argomentata alla sentenza impugnata. Ha inoltre osservato che, soprattutto con i primi tre motivi, la ricorrente chiedeva una rivalutazione delle fonti probatorie e una diversa ricostruzione dei fatti, non consentite nel giudizio di legittimità. In ogni caso, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione della sentenza impugnata: non è necessaria una diagnosi di demenza o deficienza psichica per integrare il presupposto del reato, essendo state indicate le ragioni della sussistenza e riconoscibilità della condizione minorata della persona offesa; la convivenza rendeva percepibile lo stato di vulnerabilità; erano stati individuati gli indici dell’induzione; la mancata prova della destinazione del denaro a finalità esclusive del titolare della carta conduceva alla qualificazione della condotta come abusivo utilizzo di titolo di pagamento e non come appropriazione indebita; il danno morale era stato adeguatamente giustificato; la statuizione sulla provvisionale non era impugnabile con ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi generici, ripetitivi e in parte diretti a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e una ricostruzione alternativa dei fatti, attività estranee al sindacato di legittimità. Ha comunque verificato che la Corte d’appello aveva fornito una risposta congrua a tutte le doglianze, confermando la motivazione sulla condizione minorata della persona offesa, sulla sua riconoscibilità, sull’induzione, sulla qualificazione della condotta relativa alla carta di pagamento e sul danno morale. Quanto alla provvisionale, ha ribadito la sua natura discrezionale e meramente delibativa, non necessariamente motivata e non suscettibile di passare in giudicato. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il motivo di impugnazione deve rispettare il requisito della specificità; la mera riproduzione delle doglianze già formulate in appello non assolve la funzione di critica argomentata della sentenza impugnata.
La genericità dei motivi determina l’inammissibilità dell’impugnazione.
In caso di diffusione del provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi nei termini indicati dalla norma.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi siano generici, meramente ripetitivi delle censure formulate nei precedenti gradi o privi di una critica argomentata alla motivazione della sentenza impugnata.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una rivalutazione delle fonti di prova o una ricostruzione alternativa dei fatti, salvo che la doglianza sia riconducibile a un effettivo vizio di legittimità della motivazione.
- Ai fini della configurabilità del reato fondato sull’abuso della condizione di vulnerabilità della persona offesa non è necessaria una diagnosi di demenza o di deficienza psichica; è sufficiente che il giudice accerti una condizione minorata concretamente esistente e riconoscibile, nonché gli elementi dell’induzione al compimento di atti pregiudizievoli.
- La convivenza con la persona offesa può costituire, secondo la motivazione del giudice di merito, un elemento rilevante per la riconoscibilità da parte dell’imputato dello stato di vulnerabilità.
- La mancata prova che il denaro utilizzato mediante una carta di pagamento fosse destinato a finalità esclusivamente proprie del titolare non consente di qualificare automaticamente la condotta come appropriazione indebita e, secondo la decisione, integra il reato di abusivo utilizzo di titolo di pagamento.
- La statuizione penale sulla provvisionale è discrezionale e meramente delibativa, non è necessariamente soggetta a una motivazione specifica, non è suscettibile di passare in giudicato ed è destinata a essere travolta dalla successiva liquidazione dell’integrale risarcimento; pertanto non è impugnabile con ricorso per cassazione.
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