Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 33451/2025 del 09/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 13/03/2025 con cui il GIP del Tribunale di Siracusa aveva respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione tra i reati indicati nell'istanza. Secondo la decisione impugnata, mancavano elementi da cui desumere che, già al momento della consumazione del primo reato, l'interessato avesse programmato anche i successivi, almeno nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, c.p.; rilevavano in senso ostativo la distanza temporale tra i fatti, le diverse località di consumazione e le differenti ragioni poste a base delle violazioni. Nel ricorso si contestava tale valutazione, ma le censure sono state ritenute generiche e dirette a sollecitare una diversa lettura del compendio probatorio già valutato dal giudice dell'esecuzione. Il ricorrente richiamava anche il riconoscimento della continuazione in favore di un coimputato, ma la Corte ha ritenuto tale elemento non decisivo perché il beneficio dipende dalle ragioni personali dei singoli autori dei reati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la decisione del giudice dell'esecuzione nel negare la continuazione, in assenza di prova di un programma criminoso unitario ab origine e in presenza di elementi che deponevano per autonome risoluzioni criminose. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81, secondo comma, c.p.

    art. 81, secondo comma, cod. pen.

    La continuazione richiede che i diversi reati siano stati programmati sin dall'origine, almeno nelle linee generali; l'assenza di tale programmazione esclude il beneficio.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione presuppone l'esistenza, sin dal primo reato, di un programma criminoso unitario che comprenda anche le successive condotte, sia pure in termini generali.
  • La distanza temporale tra i fatti, la diversità dei luoghi di commissione e la differenza delle ragioni che hanno sorretto le singole violazioni sono elementi incompatibili con l'unitario disegno criminoso, se complessivamente indicativi di autonome determinazioni.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, quando la motivazione del giudice dell'esecuzione non presenti manifeste illogicità.
  • Il riconoscimento della continuazione in favore di un coimputato non vincola l'analogo apprezzamento per altri imputati, poiché il beneficio dipende dalle ragioni personali che hanno determinato i singoli comportamenti illeciti.
  • Il ricorso manifestamente infondato è dichiarato inammissibile con condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi contrari, al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazioneNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.