Cassazione Penale, Ordinanza n. 07601/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che l'accordo ex art. 599-bis c.p.p., con rinuncia agli altri motivi di appello, preclude la proposizione in cassazione di doglianze relative a questioni rinunciate, incluso il vizio di motivazione sulla recidiva. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, definito il gravame con concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. e con rinuncia agli altri motivi di appello, aveva confermato la condanna disponendo solo la riduzione della pena nei termini concordati. In cassazione era dedotto, in modo peraltro generico, vizio di motivazione con riferimento alla recidiva. La Corte ha ritenuto che si trattasse di censura su una questione alla quale la parte aveva rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello; da ciò ha desunto l'inammissibilità del ricorso per effetto preclusivo del potere dispositivo esercitato dalla parte, assimilabile alla rinuncia all'impugnazione.
Norme richiamate
Il concordato sulla pena in appello, quando accompagnato dalla rinuncia agli altri motivi, limita la cognizione del giudice di secondo grado e produce un effetto preclusivo anche nel giudizio di legittimità sulle questioni rinunciate, in modo analogo alla rinuncia all'impugnazione.
L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità di rito, con trattazione camerale non partecipata e decisione con ordinanza.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il concordato sulla pena in appello ex art. 599-bis c.p.p., se accettato con rinuncia agli altri motivi di gravame, impedisce di riproporre in cassazione censure relative ai punti del decisum oggetto di rinuncia.
- La preclusione derivante dall'accordo sulla pena non opera solo sul perimetro del giudizio di appello, ma si estende al giudizio di legittimità, con un effetto sostanzialmente assimilabile alla rinuncia all'impugnazione.
- Quando il ricorso per cassazione è inammissibile per effetto di tale preclusione, la Corte può decidere con ordinanza in camera di consiglio non partecipata.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma equitativamente determinata in favore della cassa delle ammende.
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