Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 03356/2026 del 15/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (conduttore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di locazione di un alloggio popolare. Il conduttore agiva per ottenere la restituzione di importi che assumeva indebitamente versati a titolo di canoni di locazione per il periodo 1.5.2017-1.1.2018 e di spese accessorie asseritamente non adeguatamente giustificate, oltre al risarcimento dei danni che imputava al comportamento del locatore, ritenuto contrario a buona fede e correttezza, anche per il mancato corretto ricalcolo del canone in ragione della disabilità del figlio e per il difetto di adeguata applicazione delle detrazioni fiscali. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, il ricorso per cassazione era affidato a tre motivi: 1) violazione degli artt. 2733 c.c. e 229 c.p.c., perché la Corte d'appello avrebbe attribuito valore confessorio a dichiarazioni rese in udienza senza sottoscrizione del verbale; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. e violazione degli artt. 24 e 111 Cost., per avere la Corte territoriale trascurato documenti che, secondo il ricorrente, dimostravano la scorrettezza del locatore; 3) difetto di motivazione della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., ritenuta ingiustificata alla luce del comportamento processuale del ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi di ricorso. Sul primo ha rilevato che la sentenza impugnata non aveva fondato la decisione su una confessione giudiziale, ma aveva soltanto valorizzato le dichiarazioni rese in udienza insieme alla mancata contestazione della documentazione prodotta dal locatore e alla regola dell'onere della prova sul pagamento dei canoni asseritamente non versati. Sul secondo ha affermato che il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è oggi limitato al "minimo costituzionale" della motivazione e che, nel caso concreto, la motivazione della sentenza di merito non era mancante, apparente o incomprensibile; inoltre i documenti evocati dal ricorrente risultavano comunque esaminati dalla Corte d'appello. Ha invece accolto il terzo motivo, osservando che la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. era priva di una specifica argomentazione sulla malafede processuale e non poteva essere giustificata da valutazioni attinenti alla condotta sostanziale. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alla condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. e, decidendo nel merito, ha eliminato tale capo. Le spese sono state compensate per un terzo e il ricorrente è stato condannato a rifondere i restanti due terzi delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 2733 c.c.

    La Corte ha escluso che la decisione di merito avesse attribuito valore di confessione giudiziale alle dichiarazioni rese in udienza; esse sono state considerate solo come elementi di conforto probatorio.

  • art. 229 c.p.c.

    La mancanza di sottoscrizione del verbale non è stata ritenuta decisiva ai fini della configurabilità della confessione, perché la sentenza di merito non si era basata su una vera e propria confessione giudiziale.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato ai soli casi di anomalia motivazionale che integrano violazione del "minimo costituzionale".

  • art. 24 Cost.

    La censura difensiva è stata evocata dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito non integrasse il vizio denunciato.

  • art. 111 Cost.

    La Corte ha richiamato il parametro del minimo costituzionale della motivazione, escludendo che la sentenza impugnata ne fosse priva.

  • art. 378 c.p.c.

    È stata richiamata solo con riferimento al deposito di memoria da parte del controricorrente.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La condanna per responsabilità aggravata richiede una specifica motivazione sull'accertata malafede o colpa grave processuale; non è sufficiente desumerla da apprezzamenti sulla condotta sostanziale.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    La Corte, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito eliminando il capo di condanna illegittimo dalla sentenza impugnata.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato per giustificare l'interpretazione della nuova formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. in senso restrittivo.

  • art. 2697 c.c.

    È stato richiamato il principio dell'onere della prova a carico del conduttore in ordine al pagamento dei canoni indicati come omessi.

Massime di principio

  • In tema di cassazione per vizio di motivazione, dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si traduca in violazione del minimo costituzionale, non la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
  • Le dichiarazioni rese in udienza possono essere valorizzate dal giudice di merito come elementi indiziari o di conforto probatorio senza che ciò equivalga necessariamente a confessione giudiziale, soprattutto se la decisione poggia anche su ulteriori risultanze e sulla mancata specifica contestazione della controparte.
  • In una controversia sul pagamento di canoni di locazione, grava sul conduttore l'onere di provare l'avvenuto pagamento delle somme contestate come insolute.
  • La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede una motivazione autonoma e specifica che dia conto della malafede o colpa grave processuale; non può essere giustificata solo mediante valutazioni negative sul comportamento sostanziale della parte.
  • Quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito, eliminando direttamente il capo illegittimo della pronuncia impugnata.

Come è indicizzato

MaterieLocazione abitativaImpugnazioniSpese di lite
RamiLocazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.