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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03351/2026 del 15/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia trae origine da un giudizio in cui il conduttore di un immobile era stato ritenuto moroso nel pagamento dei canoni di locazione e condannato al rilascio del bene. In appello egli aveva dedotto di avere versato somme a titolo di canone anche prima della formale stipula del contratto e di avere poi corrisposto importi superiori a quelli documentalmente convenuti; lamentava inoltre che il Tribunale avesse erroneamente dichiarato inammissibile la domanda di restituzione delle somme versate, per mancata istanza di differimento dell'udienza ai sensi dell'art. 418 c.p.c., e che non fosse stata considerata la cattiva manutenzione dell'immobile quale ragione legittimante la sospensione del pagamento, avendo egli segnalato al locatore la necessità di riparazioni. La Corte d'appello aveva rigettato il gravame, rilevando anche che non era stata proposta domanda di accertamento di nullità del rapporto locatizio preesistente alla stipula formale, nonostante il godimento del bene fosse proseguito. In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi, ma la Corte non è entrata nel merito delle censure perché ha rilevato d'ufficio la mancanza di valida procura: la procura su foglio separato, pur sottoscritta dal cliente, era priva di autentica del difensore; inoltre il difensore non aveva sottoscritto il ricorso, né risultava sottoscrizione/ autentica nell'atto notificato alla controparte. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 369 c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per difetto di valida sottoscrizione/autentica della procura e per mancanza della sottoscrizione del difensore sul ricorso depositato e notificato. Ha inoltre condannato il difensore del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, ritenendo che, in assenza di effettivo conferimento della procura, l'attività processuale resti imputabile al solo legale. Ha infine dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 418 c.p.c.

    È richiamato solo come norma invocata dal ricorrente per sostenere l'erronea declaratoria di inammissibilità della domanda di restituzione; la Corte non si pronuncia nel merito della sua applicazione.

  • art. 369 c.p.c.

    La mancanza di valida procura autenticata e della sottoscrizione del difensore sul ricorso depositato/notificato comporta l'improcedibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Poiché il ricorso è stato proposto dopo il 30 gennaio 2013 ed il ricorrente è soccombente, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato congiuntamente al comma 1 quater per la disciplina dell'ulteriore contributo unificato conseguente alla soccombenza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la procura rilasciata su foglio separato deve risultare autenticata dal difensore; in mancanza, e se il ricorso non è sottoscritto dal difensore, il ricorso è improcedibile.
  • La sottoscrizione/autenticazione non può essere desunta da atti diversi dal ricorso o dalla procura stessa, né dall'attestazione di conformità di documenti ulteriori depositati nel fascicolo.
  • Quando l'impugnazione è proposta senza effettivo conferimento della procura, l'attività processuale non produce effetti per la parte e le conseguenze economiche del giudizio possono essere poste a carico del difensore.
  • La declaratoria di improcedibilità del ricorso per cassazione comporta la soccombenza del ricorrente ai fini delle spese e, ove ricorrano i presupposti temporali e normativi, dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLocazione abitativa
RamiProcesso civileLocazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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