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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03366/2026 del 15/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consumatore)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di pagamento proposta da un'agenzia di onoranze funebri per il saldo di una fattura relativa a un servizio funebre reso in occasione del decesso di un familiare della resistente. La società sosteneva che, detratto il costo della cremazione eseguita da altra società, residuasse comunque un importo dovuto; la controparte contestava l'adempimento, assumendo che la prestazione di cremazione non fosse stata correttamente eseguita. Il Giudice di pace aveva rigettato la domanda ritenendo inadempiuta la prestazione, valorizzando la connessione con vicende penali riguardanti la società incaricata della cremazione, che appariva collegata alla ricorrente. In appello, la società deduceva che il tribunale avesse errato nel considerare acquisiti verbali del procedimento penale, nel dare valore alle dichiarazioni rese in sede penale e agli articoli di stampa, nel ritenere il servizio di cremazione parte integrante dell'obbligazione e nell'affermare un obbligo di vigilanza sulla società esecutrice della cremazione. Con il ricorso per cassazione, la società articolava due motivi: con il primo denunciava violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per asserita decisione fondata su documenti non acquisiti al fascicolo; con il secondo, in via subordinata, lamentava violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2729 c.c., censurando il ragionamento presuntivo del giudice di merito e sostenendo che i dati tratti dal processo penale non fossero idonei a provare il grave inadempimento, anche alla luce di un provvedimento di archiviazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché dagli atti richiamati e, soprattutto, dalla stessa comparsa conclusionale della ricorrente emergeva che i verbali di interrogatorio erano stati effettivamente acquisiti nel giudizio di merito. Ha poi respinto il secondo motivo: ha escluso un vizio di travisamento della prova, osservando che si trattava non di errore percettivo ma di contestazione della valutazione inferenziale compiuta dal giudice di merito; ha inoltre affermato che la censura sull'art. 2729 c.c. si risolveva in una critica atomistica degli indizi, mentre il giudice di merito aveva correttamente valorizzato complessivamente plurime circostanze convergenti. Infine, ha precisato che il provvedimento di archiviazione penale non preclude una diversa valutazione del fatto in sede civile. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La censura sulla valutazione delle prove è stata respinta perché il giudice di merito aveva effettivamente utilizzato materiale istruttorio acquisito e non un documento estraneo al fascicolo.

  • art. 116 c.p.c.

    Non è stata ravvisata alcuna violazione dei criteri di valutazione della prova, poiché il giudice di merito ha apprezzato il materiale istruttorio secondo il proprio prudente apprezzamento.

  • art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c.

    Le doglianze sono state ricondotte, ma non accolte, nell'alveo della denunciabilità del vizio processuale e del travisamento, ritenuto però non configurabile nei termini prospettati.

  • art. 213 c.p.c.

    Il giudice di merito aveva disposto l'acquisizione di verbali dal procedimento penale; la Corte ha rilevato che tale acquisizione era poi effettivamente avvenuta.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici devono essere valutate globalmente, considerando la convergenza di più indizi anche se singolarmente equivoci; non è corretta una lettura atomistica dei singoli elementi.

  • art. 395, n. 4 c.p.c.

    Il travisamento rilevante è quello che consista in un errore di percezione tale da porre a base della decisione un fatto incontrastabilmente escluso o l'inesistenza di un fatto positivamente provato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115

    Ricorrendone i presupposti processuali, è stato disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato quale parametro per l'ulteriore importo del contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il vizio di travisamento della prova è deducibile in cassazione solo quando il giudice di merito ponga a base della decisione un fatto la cui inesistenza sia incontrovertibilmente risultante dagli atti, oppure neghi l'esistenza di un fatto invece positivamente provato; non basta contestare l'interpretazione o la valutazione inferenziale del materiale istruttorio.
  • Ai fini dell'art. 2729 c.c., il ragionamento presuntivo va apprezzato nella sua dimensione complessiva: gli indizi devono essere valutati congiuntamente e per convergenza, potendo assumere forza probatoria anche se singolarmente non decisivi.
  • Il provvedimento di archiviazione penale non vincola il giudice civile e non impedisce che il medesimo fatto sia diversamente accertato e qualificato in sede civile, mancando ad esso efficacia preclusiva.
  • Quando la parte ricorrente contesta l'utilizzo di documenti nel giudizio di merito, deve emergere in modo chiaro dagli atti che quei documenti non siano stati acquisiti; in mancanza, la doglianza è infondata se dagli atti processuali risulta il contrario.

Come è indicizzato

MaterieMandatoProveImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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