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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03363/2026 del 15/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (vettore)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di pagamento per servizi di trasporto proposta da un sub-vettore nei confronti della società committente e di un ulteriore soggetto coinvolto nei rapporti commerciali. In primo grado era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, perché nelle more il dovuto era stato versato al creditore da altro soggetto; il Tribunale aveva però regolato le spese in modo non favorevole al creditore, con compensazione. In appello il sub-vettore ha contestato la regolazione delle spese, sostenendo che la propria domanda sarebbe risultata fondata in un ipotetico giudizio di merito e che il ritardo e il mancato aggiornamento informativo sulle trattative tra i soggetti coinvolti avevano determinato attività processuale inutile e superflua. La Corte d'appello ha accolto l'appello principale e ha condannato la società committente alla rifusione delle spese dei due gradi, respingendo l'appello incidentale della stessa. La società committente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 92 c.p.c. e nullità della motivazione, perché la Corte d'appello avrebbe dovuto tener conto della condotta processuale delle controparti e delle spese asseritamente superflue o eccessive; (2) violazione degli artt. 106 e 269 c.p.c., perché sarebbe stato erroneo negare il diritto della committente a ottenere la condanna del terzo chiamato alle spese, ritenendo irrilevante l'eccezione di irritualità della chiamata in causa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, una volta dichiarata la cessazione della materia del contendere, la regolazione delle spese va compiuta secondo il criterio della soccombenza virtuale; nel caso concreto la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato che la domanda del sub-vettore sarebbe risultata accolta in ipotesi di decisione di merito, essendo pacifica l'obbligazione di pagamento e l'azione diretta esercitabile verso la committente. La doglianza sulle spese "superflue" è stata giudicata inammissibile per difetto di specificità, non essendo stati indicati gli esborsi o le attività concretamente contestate. È stato poi ritenuto infondato anche il profilo di nullità della motivazione, poiché la sentenza impugnata conteneva una motivazione chiara e coerente sulla soccombenza e sulla non imputabilità al creditore del mancato previo esperimento dell'azione verso l'altro debitore solidale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il ricorso non riportava specificamente dove l'appello incidentale avesse censurato il capo sulle spese nei confronti del terzo chiamato; peraltro, essendovi un appello principale sul medesimo capo, la parte che voleva una diversa regolazione doveva proporre una corrispondente impugnazione incidentale. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    usato come parametro per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    usato come parametro per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria.

  • art. 92, primo comma, c.p.c.

    invocato dalla ricorrente sul tema della non ripetibilità delle spese sostenute dalla parte vittoriosa se eccessive o superflue; la Corte ne esclude la violazione nel caso concreto.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per affermare che, anche nel caso di cessazione della materia del contendere, la regolazione delle spese segue il criterio della soccombenza virtuale.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    richiamato insieme agli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. a sostegno della censura sulla motivazione.

  • art. 132, primo comma, n. 4 c.p.c.

    richiamato a sostegno della censura di nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c.

    richiamato a sostegno della censura sulla motivazione della sentenza di merito.

  • art. 7-ter d.lgs. 286/2005

    interpretato come norma che prevede la responsabilità solidale anche del mittente/committente e legittima il sub-vettore ad agire direttamente nei suoi confronti.

  • art. 88 c.p.c.

    evocato dalla ricorrente sul dovere di lealtà e collaborazione processuale, ma la censura è ritenuta priva di specificità sufficiente.

  • art. 106 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in relazione alla chiamata del terzo in causa.

  • art. 269 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo per sostenere che il terzo chiamato non potrebbe eccepire l'irritualità della chiamata per mancata autorizzazione del giudice.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato come base di calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando il giudizio si conclude con una declaratoria di cessazione della materia del contendere, la regolazione delle spese va effettuata secondo il criterio della soccombenza virtuale, ossia valutando quale sarebbe stato verosimilmente l'esito del merito se la causa fosse stata decisa nel merito.
  • Ai fini della condanna alle spese non è sufficiente contestare in modo generico la condotta processuale della controparte o lamentare attività asseritamente superflue: occorre indicare specificamente quali attività o quali esborsi sarebbero stati inutili o non ripetibili.
  • Nel giudizio di cassazione la censura sulla motivazione della decisione in punto spese è ammissibile solo se la motivazione è realmente mancante, apparente o intrinsecamente incoerente; non è sufficiente dissentire dalla valutazione compiuta dal giudice di merito.
  • In presenza di obbligazione solidale e di azione diretta attribuita dalla legge al creditore, il fatto che esista un altro coobbligato potenzialmente aggredibile non impedisce al creditore di scegliere il soggetto convenuto, né consente di imputargli violazione del dovere di leale collaborazione per non avere agito contro l'altro debitore.
  • Se una parte intende ottenere in cassazione una diversa regolazione delle spese anche rispetto a un terzo chiamato, deve aver coltivato specificamente tale capo con idonea impugnazione; in mancanza di una censura puntuale e localizzata dell'appello incidentale, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteTrasporto
RamiProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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