Cassazione Penale, Ordinanza n. 32896/2025 del 06/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il giudice per le indagini preliminari aveva applicato, su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., la pena concordata a una imputata per rapina tentata e consumata e furto aggravato. L'imputata ha proposto ricorso per cassazione, tramite difensore, deducendo con unico motivo la violazione dell'art. 606, lett. b) ed e), c.p.p. in relazione all'affermazione di responsabilità per il capo n. 3 dell'imputazione. La doglianza, però, è stata ritenuta del tutto generica e priva di una concreta critica alla sentenza di patteggiamento, sostanzialmente perché mirava a contestare la mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. in un ambito in cui tale censura non è consentita nei termini dedotti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso con ordinanza de plano. Ha rilevato che, avverso la sentenza di patteggiamento, è inammissibile il ricorso fondato sull'omessa valutazione delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., richiamando il consolidato orientamento interpretativo dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. A conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, parametrando la somma ai profili di colpa emergenti dal ricorso.
Norme richiamate
norma richiamata quale base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; il giudizio di merito si è concluso con patteggiamento.
norma invocata dalla ricorrente come base del motivo di ricorso per violazione di legge.
norma invocata dalla ricorrente come base del motivo di ricorso per vizio di motivazione.
è richiamato come disposizione che rende inammissibile il ricorso contro la sentenza di patteggiamento quando si deduca l'omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
norma evocata quale parametro del dovere del giudice di verificare immediatamente eventuali cause di proscioglimento; la sua omessa applicazione non è deducibile nei termini prospettati nel ricorso contro il patteggiamento.
consente la declaratoria di inammissibilità 'de plano' da parte della Corte in casi del genere.
norma posta a fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento non è deducibile, nei termini di cui all'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., la sola omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per emettere sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
- Quando il ricorso contro una sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. è formulato in modo generico e privo di specifica critica alla decisione impugnata, la Corte può dichiararlo inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in base ai profili di colpa emergenti dall'atto.
- In presenza dei presupposti di legge, la Corte di cassazione può dichiarare l'inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
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