Cassazione Penale, Sentenza n. 10991/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso riguarda la conferma della responsabilità penale di Gianfranco Polinari per i reati di falsità materiale (artt. 476 e 482 c.p.) per aver formato e trasmesso alla parte civile documenti via email che apparivano provenire dal Tribunale civile di Roma e attestavano la liquidazione di somme in favore di Bernardo Tortora in esecuzione di una sentenza civile in realtà mai emessa. In primo grado l'imputato era stato assolto dall'accusa di infedele patrocinio (art. 380 c.p.). Polinari ha impugnato sostenendo, tra l'altro: la non rilevanza penale delle copie trasmesse in quanto prive della forma di provvedimento giurisdizionale e quindi non idonee ad assumere apparenza di originali; errata valutazione dell'elemento soggettivo (attribuzione di rilevanza all'intenzione dell'agente oltre che agli elementi oggettivi); travisamento sulla pendenza e forma del processo civile; errata individuazione della data del fatto con conseguente mancata declaratoria di estinzione per prescrizione; vizi nella determinazione della sanzione, diniego delle attenuanti e mancata considerazione delle misure sostitutive; difetto di motivazione sulle statuizioni civili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso quanto agli effetti penali e annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per prescrizione (la Corte d'appello aveva fissato le date di commissione al 31/07/2017 e 01/08/2017; decorso il termine di 7 anni e 6 mesi e considerati i 195 giorni di sospensione, la prescrizione è intervenuta il 14-15/08/2025). Tuttavia la Cassazione ha rigettato il ricorso quanto agli effetti civili: ha ritenuto congrua la motivazione della Corte di merito sul danno morale e ha confermato la liquidazione in favore della parte civile (e ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in complessivi Euro 4.000,00 oltre accessori di legge). La Corte ha inoltre confermato il principio secondo cui la formazione e la trasmissione di copie di atti inesistenti possono integrare il reato di falsità materiale quando, nel contesto concreto, assumono l'apparenza di riproduzioni di atti originali.
Norme richiamate
Disciplina il falso materiale commesso mediante la formazione in tutto o in parte di un atto falso; la Corte valuta che la formazione di una copia di un atto inesistente può rientrare in questa fattispecie se la copia assume l'apparenza di un atto originale
Sanziona l'uso di atti falsi; applicata congiuntamente all'art. 476 quando la copia falsificata viene fatta circolare o utilizzata
Norma sul reato tentato e sulla consumazione; richiamata nella doglianza ma la soluzione sostanziale è stata definita sulla base della configurabilità del falso e della prescrizione
Delitto di infedele patrocinio; richiamato per puntualizzare che in primo grado l'imputato era stato assolto da tale accusa
Norma sulle misure alternative e sul trattamento della sanzione; evocata dal ricorrente per lamentare la mancata valutazione dell'opzione sostitutiva ma la Cassazione ha ritenuto la questione assorbita dagli ulteriori esiti
Previsione relativa alle misure sostitutive e alla applicazione di pene; richiamata dal ricorrente senza esito favorevole
Legge n. 103/2017 (c.d. legge Orlando)
Disposizione che sospese talune prescrizioni per fatti commessi dal 3 agosto 2017; la Corte ha ritenuto la sospensione inapplicabile perché i fatti in esame sono anteriori alla data di efficacia rilevante
Riforma richiamata dal ricorrente rispetto alla disciplina del danno, ma la Corte ha escluso la sua applicabilità perché posteriore all'atto di costituzione di parte civile
Sez. U n. 35814 del 28/03/2019 (Marcis)
Principio delle Sezioni Unite: la formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale salvo che la copia assuma l'apparenza di un atto originale; il caso ha guidato la verifica della Corte di merito sugli elementi di apparenza
Sez. 5 n. 45369 del 17/10/2019 (Muscogiuri)
Giurisprudenza che ritiene integrabile il reato quando la copia di una sentenza inesistente, nel contesto concreto, assume l'apparenza di una riproduzione di un atto originale; fattispecie considerata analoga a quella in esame
Sez. 5 n. 11402 del 18/01/2021 (Loioli)
Conferma che la formazione e la trasmissione di copie telematiche di provvedimenti inesistenti possono integrare il reato se, considerato l'atteggiamento dell'agente e le circostanze, tali copie appaiono originali e sono dirette ad ingannare la vittima
Massime di principio
- La mera formazione di una copia di un documento inesistente non è automaticamente reato: occorre che la copia, valutata nel contesto concreto, assuma l'apparenza di un atto originale
- Elementi oggettivi come intestazione ufficiale, indirizzo PEC istituzionale, sequenza cronologica dei messaggi, firme o sigle riprodotte possono concorrere a far apparire una copia come originale
- L'elemento soggettivo (intenzione di ingannare) è rilevante ma la verifica in sede di legittimità si concentra anche e prima sulle ragioni di idoneità oggettiva del documento a trarre in inganno
- Per contestare efficacemente una qualificazione di falsità materiale conviene dimostrare l'assenza di requisiti formali e materiali idonei a conferire apparenza di originalità (es. mancanza di attestazioni di autenticità, incongruenze tecniche nella PEC, evidenze che il documento sia una mera copia riconoscibile)
- La prescrizione va calcolata a partire dalla data di consumazione indicata dal giudice e tiene conto dei periodi di sospensione; è strategico contestare la data del fatto quando si ritiene che la prescrizione sia intervenuta
- Le modifiche normative successive al fatto o alla costituzione di parte civile non si applicano retroattivamente se la loro entrata in vigore è posteriore all'atto di costituzione; quindi le richieste di ricalcolo del danno devono considerare la normativa vigente all'epoca rilevante
- In impugnazione è difficile ottenere una rilettura del materiale probatorio che capovolga valutazioni di fatto congruamente motivate: le doglianze di travisamento devono essere specifiche e provate
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