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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49758/2023 del 14/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale per il riesame che aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura cautelare carceraria con gli arresti domiciliari. Le imputazioni riguardano, a titolo ipotetico, concorso in rapina aggravata tentata, concorso in porto e detenzione di armi clandestine e concorso in resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorso deduceva vizio di motivazione e omesso esame di elementi di novita processuale (fra cui la definizione in primo grado della regiudicanda), nonche la mancata valutazione dei requisiti di attualita e concretezza delle esigenze cautelari, lamentando che la misura carceraria non fosse piu adeguata alla luce di una confessione parziale e della presunta ridotta offensivita della condotta.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto congrua e logicamente motivata la decisione del Tribunale per il riesame che aveva valorizzato le modalita particolarmente violente e pericolose del fatto (piu persone, uso di armi clandestine cariche e pronte al fuoco) e i numerosi e specifici precedenti penali del ricorrente, elementi che giustificano la persistenza delle esigenze cautelari di prevenzione speciale e l'adeguatezza della misura detentiva. La confessione parziale non è stata ritenuta indice sufficiente di affievolimento delle esigenze cautelari. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione di euro 3.000 a favore della Cassa per le ammende; la sentenza deve essere comunicata al ricorrente detenuto ai sensi dell'art. 94 disp. att.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'appello al Tribunale per il riesame sulle misure cautelari; qui indica la modalita procedurale con cui è stato proposto l'appello e la sua valutazione in sede di giudizio cautelare.

  • art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla nozione di pericolosità sociale in senso prognostico: la pericolosità si desume congiuntamente dalle modalita del fatto e dalla personalita dell'agente e giustifica misure cautelari severe quando attuale e concreta.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Disposizione relativa all'adeguatezza della sola misura restrittiva inframuraria (arresti domiciliari). Il Tribunale ha ritenuto che, alla luce delle specifiche modalita del reato e dei precedenti, la sola misura domiciliare non fosse idonea a contenere la pericolosità.

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.

    Richiamati nell'ambito delle censure proposte in cassazione (vizi di motivazione e violazione di legge), la Corte ha ritenuto le doglianze del ricorrente manifestamente infondate rispetto ai presupposti di attualita e concretezza delle esigenze cautelari.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna al pagamento delle spese processuali per il ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente alle spese.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione che impone la comunicazione della sentenza al ricorrente detenuto a cura del direttore dell'istituto di detenzione; la Corte ha disposto l'invio della comunicazione.

Massime di principio

  • La valutazione della misura cautelare si fonda su esigenze attuali e concrete di prevenzione e non su considerazioni ipotetiche o generiche; l'onere probatorio su novita idonee a modificare tale valutazione grava sul richiedente.
  • La pericolosita sociale va accertata in prospettiva prognostica combinando le modalita e la gravita del fatto con la personalita e i precedenti del soggetto; uso di armi e condotte particolarmente violente rafforzano la necessita della detenzione in carcere.
  • Una confessione parziale o un elemento processuale favorevole non determinano automaticamente la sostituzione della misura cautelare: occorre che tali elementi incidano concretamente sull'attualita delle esigenze cautelari.
  • La richiesta di misura meno afflittiva (arresti domiciliari) deve dimostrare l'effettiva adeguatezza della misura alternativa rispetto al rischio di recidiva o alla pericolosita dell'agente; la sola esposizione di ragioni generiche è insufficiente.
  • I ricorsi manifestamente infondati in materia cautelare possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni economiche a carico del ricorrente.

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