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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 872/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava la misura cautelare applicata dal GIP per reati connessi ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Il motivo unico denunciava insufficiente e generica motivazione, con violazione degli obblighi motivazionali imposti dalla sentenza di annullamento parziale; altresì si censurava il mancato collegamento dell'apporto dichiarativo del chiamante MEOT ai singoli thema probandum e la mancata osservanza dei canoni relativi alla chiamata in correità. Successivamente la difesa ha informato che il GUP aveva revocato la misura detentiva sostituendola con un provvedimento non detentivo (divieto di dimora e di ingresso in Friuli-Venezia Giulia) e ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse, essendo intervenuta la sostituzione della misura cautelare con altra non detentiva prima della decisione sul ricorso. Non è stata disposta condanna al pagamento delle spese processuali né alcuna somma in favore della Cassa delle ammende, poiché la sopravvenuta carenza d'interesse deriva da causa non imputabile al ricorrente (revoca del provvedimento censurato) e quindi non sussiste soccombenza, neppure virtuale. La decisione è del 11 gennaio 2022.

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    art. 309 codice di procedura penale

    Norma richiamata per giustificare l'ordinanza del Tribunale di Trieste resa a seguito del rinvio della Corte di cassazione; utilizzata come fondamento per la conferma della misura cautelare nell'ambito del procedimento di rinvio.

Massime di principio

  • Se la misura cautelare impugnata viene revocata o sostituita con una misura non detentiva prima della decisione sul ricorso, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse.
  • La parte che invoca l'inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse dovrebbe tempestivamente depositare memoria e documentazione che attestino il provvedimento sopravvenuto (es. decreto di revoca/sostituzione).
  • In caso di sopravvenuta carenza d'interesse non imputabile al ricorrente (p.e. decisione dell'autorità giudicante di merito), il giudice normalmente non dispone condanna per spese processuali né contributo alla Cassa delle ammende, non essendovi alcuna soccombenza del ricorrente.
  • Le doglianze sul difetto di motivazione richiedono dimostrazione del pregiudizio concreto e dell'insufficienza specifica della motivazione rispetto agli oneri imposti dalla corte di rinvio; la mera generalità delle censure può risultare insufficiente se la misura è stata sopravvenientemente revocata.
  • Quando si censura il valore delle dichiarazioni di un collaboratore/testimone (es. chiamata in correità), è necessario mostrare il nesso probatorio diretto tra le dichiarazioni e i singoli fatti-reato (thema probandum) per incidere efficacemente sulla legittimità della misura cautelare.

Testo integrale

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