Cassazione Civile, Ordinanza n. 09321/2026 del 13/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a precetto: un soggetto destinatario di un atto di precetto per complessivi euro 6.129,00, intimato sulla base di una sentenza della Corte d'appello di Palermo del 2008, ha convenuto in giudizio la sorella creditrice chiedendo di accertare l'insussistenza, in tutto o in parte, del credito azionato. Il Tribunale ha ritenuto dovuta solo la somma di euro 3.745,31, accogliendo parzialmente l'opposizione, pur usando in dispositivo il termine improprio di "condanna". La creditrice ha proposto appello e la Corte d'appello lo ha rigettato. In cassazione la creditrice ha dedotto cinque motivi: 1) violazione degli artt. 112, 163, comma 3, n. 4, e 345 c.p.c., per asserita alterazione della causa petendi e pronuncia oltre i limiti della domanda; 2) violazione dell'art. 615 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il debitore non avesse provato i fatti estintivi; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. per presunto errore di percezione/travisamento del contenuto del precetto; 4) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nell'atto di precetto e nel suo tenore letterale; 5) violazione degli artt. 1362 ss. c.c. e dell'art. 12 preleggi per errata interpretazione del precetto. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato, il secondo, il terzo e il quarto inammissibili, e il quinto infondato per difetto di specificità e perché l'interpretazione data dalla Corte territoriale era plausibile e sorretta dall'univocità dell'espressione usata nell'atto.
La decisione
Il ricorso è stato integralmente rigettato. La Corte ha confermato la decisione della Corte d'appello di Palermo che aveva rigettato l'appello della creditrice contro la sentenza di primo grado resa sull'opposizione a precetto. È stata inoltre disposta la sola regolazione del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, mentre nulla è stato liquidato per le spese poiché l'intimato non ha svolto attività difensiva.
Norme richiamate
Il giudice può qualificare la domanda sulla base delle allegazioni delle parti, purché resti nei limiti del petitum e della causa petendi effettivamente dedotti; non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se la qualificazione resta aderente ai fatti allegati.
art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c.
Richiamato solo come parametro della doglianza sulla corretta individuazione della causa petendi.
Richiamato solo come parametro della doglianza relativa a una pretesa alterazione del thema decidendum in appello.
Richiamato con riferimento all'opposizione all'esecuzione/precetto e alla contestazione dei fatti estintivi del credito azionato.
La censura è inammissibile se non si deduce che il giudice abbia addossato l'onere della prova alla parte non onerata; la mera contestazione della valutazione delle risultanze è questione di merito.
Non è configurabile, nel caso esaminato, un errore di percezione idoneo a integrare il vizio denunciato; la lettura del precetto effettuata dal giudice di merito è stata ritenuta plausibile e coerente con il testo dell'atto.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Invocato per i vizi processuali dedotti con i primi tre motivi; la Corte ha escluso la fondatezza o la configurabilità del vizio.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti, non un singolo elemento o una diversa lettura dell'atto.
La parte che deduca violazione delle regole ermeneutiche deve specificare quali canoni siano stati violati e in quale modo; non basta contrapporre una propria lettura dell'atto a quella del giudice di merito.
Le censure interpretative sono inammissibili o infondate se non individuano in modo specifico gli errori ermeneutici e si limitano a proporre una diversa interpretazione del testo.
Richiamato quale criterio ermeneutico generale, ma non utile a sovvertire l'interpretazione ritenuta univoca del precetto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Norma richiamata in collegamento con l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a precetto, il giudice può qualificare la domanda e ricostruire la causa petendi in base alle allegazioni complessive delle parti, senza violare l'art. 112 c.p.c., se resta entro i fatti dedotti e non introduce un tema nuovo.
- La censura ex art. 2697 c.c. è ammissibile solo quando si alleghi che il giudice abbia posto l'onere della prova a carico della parte sbagliata; non è sufficiente contestare l'apprezzamento delle prove o la lettura delle risultanze documentali.
- Il vizio di cui all'art. 115 c.p.c. per errore di percezione non può essere prospettato come semplice dissenso sulla interpretazione di un documento: occorre un effettivo travisamento percettivo, altrimenti la doglianza resta inammissibile.
- L'omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e discusso, non singoli elementi del materiale probatorio né una diversa ricostruzione argomentativa del documento esaminato dal giudice di merito.
- Chi denuncia violazione dei criteri di interpretazione contrattuale o testuale deve indicare specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in quale passaggio motivazionale; la mera contrapposizione tra una lettura alternativa e quella accolta dal giudice non è sufficiente, se l'interpretazione adottata è plausibile e non l'unica astrattamente possibile.
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