Cassazione Civile, Ordinanza n. 03173/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente ha impugnato davanti alla Cassazione la sentenza della CTR Veneto che, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Venezia. La lite riguardava avvisi di accertamento per gli anni 2013 e 2014 con cui l'Ufficio aveva contestato maggior reddito, ritenendo abusivo il diritto in relazione a costi sostenuti per forniture di materie prime e per pubblicità e sponsorizzazioni. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha poi chiesto dichiararsi l'estinzione del processo per avere aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti prevista dalla L. n. 197/2022 e per avere versato quanto dovuto; ha inoltre prodotto i provvedimenti di sgravio emessi dall'Agenzia a seguito di domanda e pagamento.
La decisione
La Corte ha preso atto della documentazione relativa alla domanda di definizione agevolata, al pagamento effettuato e agli sgravi emessi dall'Agenzia delle Entrate, dichiarando cessata la materia del contendere e quindi estinto il processo. Le spese sono state poste a carico della parte ricorrente che le aveva anticipate, in base alla disciplina della definizione agevolata richiamata. La Corte ha inoltre escluso la debenza del raddoppio del contributo unificato, osservando che tale misura si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e non è estensibile alla definizione della lite per cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 197
"le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata"
La norma consente la sospensione del processo su richiesta del contribuente che intenda avvalersi della definizione agevolata, imponendo il deposito della domanda e della prova del pagamento entro il termine previsto.
L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 198
"Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione"
Il deposito della domanda di definizione e della prova del pagamento determina l'estinzione del processo pendente in ogni stato e grado.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie definibili ai sensi della legge di definizione agevolata, il deposito della domanda e della prova del versamento degli importi dovuti comporta l'estinzione del giudizio pendente.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando la definizione agevolata sia effettivamente perfezionata e l'Ufficio abbia adottato provvedimenti di sgravio conseguenti.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica alla definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere, perché è previsto solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
Come è indicizzato
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