Cassazione Penale, Ordinanza n. 29895/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata riguardava la conferma della condanna per evasione. Il ricorrente deduceva vizio di motivazione sostenendo, in sintesi, che non fosse stato riconosciuto lo stato di necessità: egli, in condizioni di salute cagionevoli e privo di altri soggetti che provvedessero ai suoi bisogni, si era allontanato dal luogo di restrizione in due occasioni, per brevissimo tempo, al solo fine di acquistare beni di prima necessità. Inoltre lamentava l'omessa applicazione dell'art. 131-bis c.p., sostenendo che la presenza di un precedente non ostasse di per sé al riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le deduzioni difensive, rilevando che la motivazione della sentenza di merito era completa e logica: l'imputato era già stato autorizzato dal Tribunale di sorveglianza a uscite periodiche per soddisfare le esigenze vitali, ma in momenti diversi rispetto agli allontanamenti contestati, sicché il richiamo allo stato di necessità era inconferente. Ha inoltre condiviso l'esclusione della particolare tenuità del fatto, in ragione delle modalità delle evasioni, del loro numero (due in pochi giorni), dell'assenza di adeguata giustificazione e della non occasionalità della condotta, desunta dai precedenti penali che avevano comportato il riconoscimento della recidiva reiterata nel quinquennio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Invocato dalla difesa come causa di giustificazione; la Corte ne esclude l'applicabilità perché i bisogni vitali erano già coperti da autorizzazioni a uscite periodiche disposte in altri momenti, rendendo inconferente il richiamo allo stato di necessità.
La Corte ritiene corretta l'esclusione della particolare tenuità del fatto per la pluralità delle condotte, le modalità delle evasioni, l'assenza di giustificazione adeguata e la non occasionalità desunta dai precedenti penali.
recidiva reiterata nel quinquennio
Richiamata come elemento che esclude la non occasionalità della condotta e rafforza il giudizio negativo sulla particolare tenuità del fatto.
Massime di principio
- Il riconoscimento dello stato di necessità è precluso quando il soggetto dispone già di autorizzazioni o strumenti idonei a soddisfare le esigenze lamentate, sicché l'allontanamento contestato non risulta causalmente necessario per fronteggiare il pericolo dedotto.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta presenti pluralità di episodi, breve distanza temporale, assenza di una giustificazione adeguata e indici di non occasionalità desumibili dai precedenti penali.
- La recidiva reiterata nel quinquennio può costituire un significativo indice della non occasionalità della condotta, incidendo negativamente sulla valutazione complessiva della particolare tenuità del fatto.
- In sede di legittimità non è censurabile la motivazione di merito quando essa sia completa e logica; deduzioni difensive manifestamente infondate non possono sovvertire l'apprezzamento giudiziale sulla configurabilità delle cause di giustificazione o della particolare tenuità del fatto.
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