Sentenza n. 1359/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione dell'ordinanza di assegnazione del 18 marzo 2024, nella parte relativa al pagamento di euro 41.122,82
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione dell'ordinanza di assegnazione emessa il 18 marzo 2024 dal Tribunale di Paola, Sezione Esecuzioni Mobiliari, all'esito di una procedura esecutiva presso terzi. L'ordinanza, notificata all'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza il 22 marzo 2024, non era stata opposta né altrimenti impugnata ed era pertanto divenuta definitiva. La domanda riguardava il pagamento della somma di euro 41.122,82.
La decisione
Dopo l'instaurazione del giudizio di ottemperanza, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza ha corrisposto integralmente quanto dovuto. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio per effetto dell'adempimento sopravvenuto. L'amministrazione è stata comunque condannata alla rifusione delle spese di lite, poiché si è attivata soltanto dopo la proposizione del giudizio. Le spese sono state liquidate in euro 2.033,00, oltre rimborso del contributo unificato, spese generali del 15%, IVA e CPA.
Norme richiamate
La disposizione costituisce il fondamento del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione dell'ordinanza giudiziale definitiva; l'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione determina il venir meno della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento integrale della somma dovuta da parte dell'amministrazione, intervenuto dopo la proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto soddisfacimento della pretesa.
- Quando l'amministrazione adempie soltanto dopo l'instaurazione del giudizio di ottemperanza, le spese processuali possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità, poiché il suo comportamento ha reso necessario il ricorso.
Come è indicizzato
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