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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31397/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda i ricorsi per cassazione proposti separatamente da due imputati avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per una rapina. Il primo ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e per la quantificazione della pena, sostenendo che la motivazione sul diniego della diminuente e sulla congruità della sanzione fosse insufficiente. Il secondo ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento delle aggravanti dell’uso dell’arma e del travisamento, nonché per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62, primo comma, n. 4, c.p.; inoltre i motivi erano ritenuti ripetitivi di quelli già esposti in appello. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i ricorsi manifestamente infondati e, per alcuni profili, aspecifici perché meramente reiterativi delle censure già disattese in appello.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha rilevato, quanto al primo imputato, che il diniego delle attenuanti generiche era adeguatamente motivato sulla base dei precedenti penali, anche specifici, e della mancata condotta collaborativa, e che la pena era stata correttamente commisurata richiamando gli elementi ritenuti prevalenti ex art. 133 c.p. Quanto al secondo imputato, ha ritenuto corretta la motivazione della Corte territoriale sia sulla configurabilità delle aggravanti oggettive dell’uso dell’arma e del travisamento anche in capo a chi avesse agito come palo, sia sul diniego dell’attenuante del danno patrimoniale lieve, giacché la somma sottratta, pari a euro 690,00, non era tale da integrare un danno di rilevanza minima o quasi trascurabile. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    Ai fini della concessione delle attenuanti generiche e della dosimetria della pena è sufficiente che il giudice indichi gli elementi ritenuti preponderanti, senza dover esaminare analiticamente tutti i dati favorevoli e sfavorevoli.

  • art. 62, primo comma, n. 4, c.p.

    L’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede che il danno sia di rilevanza minima o quasi trascurabile, da valutare innanzitutto in base al valore della cosa sottratta.

  • art. 59, comma secondo, c.p.

    Le aggravanti oggettive possono essere valutate come sussistenti anche nei confronti del concorrente che abbia svolto una funzione diversa, purché la loro natura oggettiva le renda riferibili a tutti i compartecipi.

  • art. 133 cod. pen.

    Il giudizio sulle attenuanti generiche e sulla pena è un giudizio di fatto del merito, sindacabile solo se la motivazione è mancante, contraddittoria o manifestamente illogica.

Massime di principio

  • In tema di attenuanti generiche, il giudice di merito esercita un potere discrezionale fondato sulla valutazione degli elementi di cui all’art. 133 c.p.; in cassazione il relativo giudizio è censurabile solo per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
  • La determinazione della pena è legittimamente motivata quando il giudice individua gli elementi ritenuti decisivi in una prospettiva globale; non è richiesta una confutazione analitica di tutte le deduzioni delle parti.
  • L’attenuante del danno patrimoniale lieve presuppone un pregiudizio di entità minima o quasi trascurabile, sicché un importo non modesto esclude di regola la sua applicazione.
  • Le aggravanti oggettive sono riferibili anche al concorrente che non abbia materialmente realizzato la condotta tipica aggravata, quando la struttura dell’aggravante consente la sua estensione ai correi.
  • In cassazione sono inammissibili i motivi che si limitino a reiterare censure già dedotte in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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