Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 16/10/2023 n. 28661 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune impugnava la decisione che aveva escluso la TARI sulle superfici ove la società produceva prevalentemente imballaggi secondari e terziari, contestando: (i) la disapplicazione del regolamento comunale che assimilava tali imballaggi ai rifiuti urbani (perché, secondo l'ente, il Comune può assimilare rifiuti speciali non pericolosi agli urbani); (ii) la mancanza di prova da parte della società della prevalente produzione di rifiuti da imballaggi rispetto ai rifiuti urbani e la genericità della denuncia Tari; (iii) l'omessa considerazione del rapporto superfici/produzione nel magazzino; (iv) la mancata applicazione delle percentuali di riduzione del regolamento comunale in caso di produzione promiscua; e (v) l'erronea esclusione dell'intera tariffa senza distinguere parte fissa e parte variabile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto la maggior parte dei motivi del Comune ma ha accolto il sesto motivo, cassando la decisione della CTR nella parte in cui aveva escluso integralmente l'applicazione della TARI su tutta la superficie. La Cassazione ha confermato il principio che gli imballaggi terziari (e gli imballaggi secondari se non attivata raccolta differenziata) non possono essere assimilati ex lege ai rifiuti urbani e che il giudice tributario deve disapplicare i regolamenti comunali che prevedono tale assimilazione. Tuttavia la Corte ha rilevato che, anche ove provata la produzione prevalente di rifiuti speciali non assimilabili, spetta comunque il pagamento della quota fissa della tariffa e che la CTR avrebbe dovuto limitare l'esenzione alla sola parte di superficie ove si producono continuativamente e prevalentemente rifiuti speciali, non esentare l'intero opificio. La causa è stata quindi rinviata alla CTR Abruzzo in diversa composizione per i necessari accertamenti sulla quantificazione delle superfici e sulla distinzione tra quota fissa e variabile e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 641, 649, 654, 685

    Definisce il presupposto della TARI (possesso/detenzione di locali suscettibili di produrre rifiuti urbani), prevede l'esclusione dalla base imponibile della parte di superficie dove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilabili se provato lo smaltimento a proprie cure; introduce il principio che la parte fissa della tariffa è dovuta indipendentemente dalla quantità/qualità dei rifiuti.

  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'Ambiente), artt. 221, 226, 195, 224, 198

    Ripartisce la disciplina degli imballaggi e rifiuti da imballaggio, riconoscendo un regime speciale: gli imballaggi terziari non possono essere immessi nel circuito di raccolta urbana; gli imballaggi secondari possono essere conferiti al servizio pubblico solo se è attivata la raccolta differenziata. Conferma la specialità normativa rispetto ai rifiuti urbani.

  • D.Lgs. 22/1997 (Decreto Ronchi), art. 21 (richiamato)

    Storica attribuzione della gestione degli imballaggi a produttori/utilizzatori e fondamento della norma secondo cui alcune categorie di imballaggio sono escluse dal circuito urbano; ha ispirato la disciplina successiva ora codificata nel D.Lgs. 152/2006.

  • D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, art. 3

    Richiamato relativamente alla disciplina tariffaria e alle modalità di determinazione della tassa (utilizzato nel motivo accolto in rapporto alla distinzione tra parte fissa e variabile).

  • Regolamento comunale TARI (art. 9, art. 13, art. 25 e art. 3 richiamati)

    Il regolamento può prevedere riduzioni della parte variabile per rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo, non può invece assimilare gli imballaggi terziari agli urbani ex lege; disposizione regolamentare difforme alla normativa statale va disapplicata dal giudice tributario.

Massime di principio

  • Gli imballaggi terziari non sono assimilabili ai rifiuti urbani e non possono essere immessi nel normale circuito di raccolta urbana: i regolamenti comunali che prevedono tale assimilazione vanno disapplicati.
  • Gli imballaggi secondari possono essere considerati assimilati solo se è stata attivata la raccolta differenziata nel territorio; in mancanza, valgono le regole degli imballaggi non assimilabili.
  • L'onere dichiarativo e probatorio è a carico del contribuente che chiede l'esclusione/riduzione: occorre allegare denuncia/variazione contenente planimetrie, tipologia dei rifiuti, contratti di autosmaltimento, formulari e fatture che dimostrino lo smaltimento autonomo tramite soggetti autorizzati.
  • Anche se provata la produzione prevalente di rifiuti speciali non assimilabili, l'esenzione riguarda la sola parte variabile della tariffa: la quota fissa rimane dovuta in quanto finalizzata a coprire costi generali e investimenti e si applica all'intera superficie idonea.
  • La riduzione o esclusione dalla TARI va quantificata con riferimento alla porzione di superficie in cui si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali; l'esenzione totale dell'intero immobile è errata salvo prova specifica e assoluta.
  • In procedura: questioni non sollevate nei gradi di merito o non dedotte in appello sono in generale inammissibili in Cassazione, salvo rilevabilità d'ufficio.
  • Per ottenere un esito favorevole è preferibile documentare puntualmente: planimetria con ripartizione delle superfici, perizia giurata, contratti di smaltimento, formulari e fatture relative all'annualità impugnata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.