Cassazione Penale, Sentenza n. 30591/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Galetta impugna la sentenza della Corte di Appello di Bari del 02/12/2021 che lo aveva condannato per ricettazione riformando l'assoluzione del Tribunale. Denuncia in primo luogo l'inammissibilità dell'appello del Procuratore generale per tardività; in secondo luogo deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese alla Polizia giudiziaria per assenza del difensore (richiama artt. 350 e 63 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi: l'appello del Procuratore generale era tempestivo (termine decorrente dalla comunicazione dell'avviso di deposito del 29/01/2018; appello depositato l'08/02/2018) e le dichiarazioni spontanee rese ex art. 350 c.p.p. non sono assoggettabili alla disciplina dell'art. 63 o 64 c.p.p.; non sussiste nemmeno l'inutilizzabilità patologica, né è stata dimostrata l'incidenza delle dichiarazioni sulla prova nel suo complesso. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Riguarda le dichiarazioni spontanee: la Corte ricorda che le spontanee rese dall'indagato non sono sottoposte alla disciplina dell'art. 63 o 64 e sono utilizzabili se il verbale è acquisito al fascicolo per il dibattimento con il consenso delle parti.
Norma relativa all'esame di persone non imputate; la Corte segnala che non si applica alle dichiarazioni spontanee rese dall'indagato ai sensi dell'art. 350.
Attiene all'interrogatorio dell'imputato; la Corte distingue l'interrogatorio dalle dichiarazioni spontanee e ne esclude l'applicabilità alle stesse.
art. 544, comma 1, cod. proc. pen.
Riferimento alla lettura della motivazione contestuale della sentenza di primo grado, da cui discende il termine breve per l'impugnazione.
art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Stabilisce il termine di quindici giorni per l'impugnazione della sentenza pronunciata con motivazione contestuale.
art. 585, comma 2, lett. d) cod. proc. pen.
Stabilisce che per il Procuratore generale il termine decorre dal giorno della comunicazione dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento; la Corte l'ha applicata per dichiarare tempestivo l'appello del PM.
Richiamato con riferimento alla disciplina emergenziale: la Corte osserva che, in assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, il giudizio si svolge in contraddittorio cartolare e non trova applicazione la previsione relativa al legittimo impedimento del difensore per comparizione personale.
Norma che disciplina la condanna alle spese e alle somme a favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale norma per comminare spese e sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- L'appello del pubblico ministero contro una sentenza resa con motivazione contestuale si calcola con i termini speciali: il termine breve di 15 giorni e, per il Procuratore generale, decorrenza dalla comunicazione dell'avviso di deposito; una impugnazione presentata entro tali termini è tempestiva.
- Le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato ai sensi dell'art. 350 cod. proc. pen. non sono soggette alla disciplina dell'art. 63 (esame di persone non imputate) né a quella dell'art. 64 (interrogatorio) e risultano utilizzabili se il verbale è acquisito al fascicolo per il dibattimento con il consenso delle parti.
- L'inutilizzabilità 'patologica' degli atti è una misura estrema: va esclusa salvo che l'assunzione dell'atto sia avvenuta in palese violazione dei principi fondamentali o abbia gravemente pregiudicato il diritto di difesa.
- Quando si censura in Cassazione l'utilizzo di un elemento probatorio, il motivo deve indicare concretamente l'incidenza che l'eventuale esclusione di quel mezzo avrebbe sulla prova complessiva; l'assenza di tale indicazione rende il motivo aspecifico e inammissibile.
- In casi di trattazione cartolare (assenza di richiesta orale tempestiva), non si applicano regole sulla comparizione personale del difensore previste per il legittimo impedimento, rilevando la forma scritta del contraddittorio.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare condanne al pagamento delle spese e, se rilevata colpa nella determinazione della inammissibilità, anche sanzioni pecuniarie in favore della cassa delle ammende.
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