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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30591/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Galetta impugna la sentenza della Corte di Appello di Bari del 02/12/2021 che lo aveva condannato per ricettazione riformando l'assoluzione del Tribunale. Denuncia in primo luogo l'inammissibilità dell'appello del Procuratore generale per tardività; in secondo luogo deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese alla Polizia giudiziaria per assenza del difensore (richiama artt. 350 e 63 c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi: l'appello del Procuratore generale era tempestivo (termine decorrente dalla comunicazione dell'avviso di deposito del 29/01/2018; appello depositato l'08/02/2018) e le dichiarazioni spontanee rese ex art. 350 c.p.p. non sono assoggettabili alla disciplina dell'art. 63 o 64 c.p.p.; non sussiste nemmeno l'inutilizzabilità patologica, né è stata dimostrata l'incidenza delle dichiarazioni sulla prova nel suo complesso. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 350 cod. proc. pen.

    Riguarda le dichiarazioni spontanee: la Corte ricorda che le spontanee rese dall'indagato non sono sottoposte alla disciplina dell'art. 63 o 64 e sono utilizzabili se il verbale è acquisito al fascicolo per il dibattimento con il consenso delle parti.

  • art. 63 cod. proc. pen.

    Norma relativa all'esame di persone non imputate; la Corte segnala che non si applica alle dichiarazioni spontanee rese dall'indagato ai sensi dell'art. 350.

  • art. 64 cod. proc. pen.

    Attiene all'interrogatorio dell'imputato; la Corte distingue l'interrogatorio dalle dichiarazioni spontanee e ne esclude l'applicabilità alle stesse.

  • art. 544, comma 1, cod. proc. pen.

    Riferimento alla lettura della motivazione contestuale della sentenza di primo grado, da cui discende il termine breve per l'impugnazione.

  • art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    Stabilisce il termine di quindici giorni per l'impugnazione della sentenza pronunciata con motivazione contestuale.

  • art. 585, comma 2, lett. d) cod. proc. pen.

    Stabilisce che per il Procuratore generale il termine decorre dal giorno della comunicazione dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento; la Corte l'ha applicata per dichiarare tempestivo l'appello del PM.

  • art. 420-ter cod. proc. pen.

    Richiamato con riferimento alla disciplina emergenziale: la Corte osserva che, in assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, il giudizio si svolge in contraddittorio cartolare e non trova applicazione la previsione relativa al legittimo impedimento del difensore per comparizione personale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese e alle somme a favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale norma per comminare spese e sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • L'appello del pubblico ministero contro una sentenza resa con motivazione contestuale si calcola con i termini speciali: il termine breve di 15 giorni e, per il Procuratore generale, decorrenza dalla comunicazione dell'avviso di deposito; una impugnazione presentata entro tali termini è tempestiva.
  • Le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato ai sensi dell'art. 350 cod. proc. pen. non sono soggette alla disciplina dell'art. 63 (esame di persone non imputate) né a quella dell'art. 64 (interrogatorio) e risultano utilizzabili se il verbale è acquisito al fascicolo per il dibattimento con il consenso delle parti.
  • L'inutilizzabilità 'patologica' degli atti è una misura estrema: va esclusa salvo che l'assunzione dell'atto sia avvenuta in palese violazione dei principi fondamentali o abbia gravemente pregiudicato il diritto di difesa.
  • Quando si censura in Cassazione l'utilizzo di un elemento probatorio, il motivo deve indicare concretamente l'incidenza che l'eventuale esclusione di quel mezzo avrebbe sulla prova complessiva; l'assenza di tale indicazione rende il motivo aspecifico e inammissibile.
  • In casi di trattazione cartolare (assenza di richiesta orale tempestiva), non si applicano regole sulla comparizione personale del difensore previste per il legittimo impedimento, rilevando la forma scritta del contraddittorio.
  • La declaratoria di inammissibilità può comportare condanne al pagamento delle spese e, se rilevata colpa nella determinazione della inammissibilità, anche sanzioni pecuniarie in favore della cassa delle ammende.

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