Cassazione Penale, Ordinanza n. 08495/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto non fosse scrutinabile perché sollecitava una rilettura del merito e, comunque, era infondata alla luce della motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 387-bis c.p. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. In sostanza sosteneva che la condotta dovesse essere ritenuta tenue e che la Corte di merito avesse errato nella valutazione degli elementi fattuali. La Cassazione ha ritenuto il motivo aspecifico e comunque manifestamente infondato, osservando che il ricorso mirava a una diversa lettura del fatto, preclusa in sede di legittimità, e che la motivazione di merito aveva dato conto di elementi incompatibili con la particolare tenuità, quali la permanenza dell'imputato nel luogo nonostante il rifiuto della persona offesa e del fratello, con conseguente lite accesa. È stato inoltre escluso che vi fosse contraddizione tra il diniego dell'art. 131-bis c.p. e il riconoscimento delle attenuanti generiche, trattandosi di valutazioni fondate su parametri diversi.
Norme richiamate
Norma incriminatrice oggetto della condanna confermata in appello; la sentenza non ne sviluppa il contenuto, ma la assume come titolo del fatto contestato.
La particolare tenuità del fatto ha natura e struttura oggettive: occorre considerare pena edittale, modalità della condotta ed esiguità del danno; nel caso concreto è stata esclusa perché la condotta non era tenue.
Le attenuanti generiche sono state richiamate come istituto distinto dalla particolare tenuità del fatto, perché fondato prevalentemente su profili soggettivi del reo.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è preclusa la rilettura del compendio probatorio e la sostituzione della valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito con una diversa ricostruzione ritenuta più favorevole dal ricorrente.
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando si risolve nella richiesta di una nuova valutazione degli elementi fattuali già apprezzati in modo logico e adeguato dai giudici di merito.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. va esclusa quando le modalità concrete della condotta rivelano una offensività non minima, anche se il fatto è punito con pena compatibile in astratto con l'istituto.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto non è incompatibile con il riconoscimento delle attenuanti generiche, poiché i due istituti rispondono a presupposti diversi: oggettivi per l'art. 131-bis c.p. e prevalentemente soggettivi per l'art. 62-bis c.p.
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