Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42630/2024 del 21/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Bologna del 10/04/2024 che, in sede di (secondo) giudizio di rinvio ex art. 314 c.p.p., ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione promossa in favore di Francesco Filippone. L'istante deduceva vizi cumulativi di motivazione e violazione dell'art. 627 c.p.p.: (i) il giudizio rescissorio sarebbe stato celebrato innanzi alla stessa Sezione che aveva emesso l'ordinanza annullata, contrariamente a quanto (a suo dire) disposto dalla Cassazione; (ii) la Corte di merito non avrebbe applicato pienamente il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 32383/2010, "D'Ambrosio"); (iii) la Corte territoriale avrebbe ritenuto ostativa la prescrizione intervenuta su un altro reato (capo D - falsificazione di un provvedimento di dissequestro) senza confrontarsi adeguatamente con la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 219/2008) e con la più recente Corte cost. n. 41/2024.

La decisione

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto irrilevante la censura sulla Sezione della Corte d'appello (non rilevando principio di diritto nel richiamo motivazionale al rinvio ad altra Sezione) e ha confermato la valutazione di merito secondo cui non sussistono cause ostative alla riparazione con riferimento ai reati di associazione (capo A), riciclaggio (capo B) e a un altro falso (capo C), applicando il principio D'Ambrosio laddove l'assoluzione è basata sui medesimi elementi che avevano determinato la custodia cautelare. Tuttavia, la Corte ha ritenuto ostativa la pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato (capo D) per prescrizione, essendo quel reato autonomamente idoneo a giustificare la custodia cautelare: il proscioglimento per prescrizione impedisce il sorgere del diritto all'indennizzo, salvo che la detenzione subita superi la pena astrattamente applicabile o sussista ingiustizia formale. La Corte ha inoltre osservato che il ricorrente avrebbe potuto rinunciare alla prescrizione (art. 156 c.p.) per ottenere una sentenza di proscioglimento nel merito e rendere così ammissibile la domanda di riparazione. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese del resistente, liquidate in euro 1.000,00.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    comma 2 (riferito alle ipotesi in cui l'indennizzo è subordinato all'assoluzione o al proscioglimento nel merito)

    Disciplina la riparazione per ingiusta detenzione e delimita le condizioni per l'indennizzo: in linea generale richiede assoluzione o proscioglimento di merito salvo eccezioni (es. ingiustizia formale o detenzione superiore alla pena astratta). La Corte applica una lettura consolidata che esclude l'indennizzo quando vi sia proscioglimento per prescrizione su reato autonomamente idoneo alla custodia, salvo i casi sopra indicati.

  • Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010 (D'Ambrosio)

    "... In tema di riparazione per ingiusta detenzione, ove l'ingiustizia sia correlata alla diversa qualificazione, in sede di merito, del fatto di reato i cui limiti edittali di pena non avrebbero consentito l'applicazione della misura custodiale, la condizione ostativa ... non opera se l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha adottato il provvedimento cautelare ..."

    Principio secondo il quale, se l'insussistenza delle condizioni di applicabilità della misura cautelare emerge sulla base dei medesimi elementi che avevano determinato la custodia, la responsabilità dolosa o colposa dell'imputato non ostacola l'indennizzo; applicato per valutare se l'assoluzione/proscioglimento derivi da diversa valutazione degli stessi elementi originari.

  • Corte cost. n. 219 del 2008

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parte dell'art. 314 c.p.p. nella parte in cui condiziona sempre il diritto all'equo indennizzo all'assoluzione o al proscioglimento nel merito; la Consulta ha tuttavia ammesso che la legge delega poteva individuare limiti alla riparazione e ha precisato che resta possibile interpretare l'art. 314 nei limiti delineati dalla giurisprudenza (es. tutela solo per la parte di detenzione soverchiante la pena).

  • Corte cost. n. 41 del 2024

    Ha ritenuto non fondate questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 411, comma 1-bis c.p.p., distinguendo le situazioni dell'indagato e dell'imputato e osservando che l'imputato può rinunciare alla prescrizione; tale distinzione è stata richiamata dalla Corte di Cassazione per riaffermare l'irrilevanza dell'eventuale avviso in caso di estinzione per prescrizione nei termini prospettati.

  • art. 280 cod. proc. pen.

    "pena della reclusione non inferiore nel massimo a 'quattro anni'" (formulazione antecedente alla modifica del 2013)

    Norma che, nella versione applicabile ratione temporis, consentiva la custodia cautelare in carcere per delitti con pena massima non inferiore ai quattro anni; utilizzata per valutare la legittimità della custodia rispetto al titolo di reato che ha giustificato la misura.

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Norma procedurale invocata dal ricorrente relativa ai vizi di motivazione delle decisioni di merito; la Suprema Corte ha esaminato le dedotte violazioni e le ha ritenute infondate nelle parti pertinenti.

  • art. 623 cod. proc. pen.

    Previsione richiamata in relazione al rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello in caso di annullamento di un'ordinanza: la Corte di Cassazione non ha ritenuto che dalla sentenza rescindente emergesse un obbligo di rinvio ad altra Sezione e non ha riconosciuto principio di diritto sul punto.

  • art. 156 cod. pen.

    Riconosce all'imputato la possibilità di rinunciare alla prescrizione; la Corte ha rilevato che il ricorrente avrebbe potuto rinunciare alla prescrizione per ottenere una sentenza di proscioglimento nel merito e così mantenere la possibilità di chiedere la riparazione.

Massime di principio

  • Se un provvedimento restrittivo è basato su più imputazioni, il proscioglimento per prescrizione anche di una sola imputazione autonomamente idonea a giustificare la custodia cautelare impedisce, di regola, il diritto all'indennizzo, salvo che la detenzione complessiva superi la pena astrattamente applicabile o si configuri ingiustizia formale.
  • Quando l'assoluzione o il proscioglimento è dipeso da una diversa valutazione dei medesimi elementi che avevano determinato la custodia cautelare (principio 'D'Ambrosio'), ciò può escludere la causa ostativa al risarcimento per ingiusta detenzione.
  • La scelta dell'imputato di avvalersi dell'effetto estintivo della prescrizione comporta la perdita della condizione utile per ottenere l'indennizzo; l'imputato può tuttavia, a mente dell'art. 156 c.p., rinunciare alla prescrizione per perseguire l'assoluzione e la conseguente riparazione.
  • Gli aspetti formali relativi al rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello non costituiscono di per sé un vizio decisivo ove dal dispositivo della sentenza rescindente emerga il rinvio alla Corte territoriale medesima; non sempre un inciso motivazionale genera un principio di diritto vincolante.
  • In fase di valutazione dell'ingiustizia della detenzione è fondamentale accertare quali elementi siano stati considerati dal giudice della cautela e se l'accertamento successivo (assoluzione/proscioglimento) si fondi sugli stessi elementi o su elementi nuovi; la coincidenza degli elementi rafforza la possibilità di ottenere riparazione.
  • In situazioni analoghe è opportuno valutare strategicamente la rinuncia o meno alla prescrizione con il difensore: la rinuncia può aprire la strada all'assoluzione di merito e all'indennizzo; la rinuncia non è obbligatoria ma la scelta incide sul possibile diritto alla riparazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.