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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35741/2022 del 06/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

Nel giudizio di merito promosso dalla dante causa degli intimati e poi interrotto per il decesso della stessa, l'istituto ricorrente aveva riassunto il processo notificando l'atto di riassunzione agli eredi, tra cui un soggetto residente a Londra. La corte d'appello aveva però ordinato la rinnovazione della notifica nei confronti del destinatario estero, ritenendo non provata la ricezione dell'atto, e, poiché l'istituto non aveva eseguito la rinnovazione, aveva poi dichiarato estinto il giudizio. Con il ricorso per cassazione, proposto ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., l'istituto ha denunciato violazione degli artt. 156, 291 e 331 c.p.c., sostenendo che la notifica originaria era regolare e che, quindi, l'ordine di rinnovazione era stato illegittimamente disposto. In particolare, la notifica era stata eseguita all'estero tramite il Consolato di Londra, con utilizzo del servizio postale britannico e con attestazione del mancato ritiro del plico da parte del destinatario.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha rilevato che il giudice di appello non aveva verificato, prima di ordinare la rinnovazione della notifica e poi dichiarare l'estinzione del giudizio per mancata ottemperanza, se la notifica estera fosse già rituale secondo le regole applicabili anche in base al diritto internazionale privato. Richiamando precedenti di legittimità, la Corte ha affermato che l'ordine di rinnovazione della notificazione è legittimo solo quando ricorrano i presupposti di legge; se invece la notificazione era già valida, l'ordine è nullo ex art. 156 c.p.c. e la nullità si riverbera sugli atti successivi che ne dipendono. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui la notifica a mezzo raccomandata, eseguita in conformità delle disposizioni dello Stato di destinazione, è idonea per l'ordinamento italiano senza che possano pretendersi ulteriori formalità non previste. Il provvedimento impugnato è stato quindi cassato con rinvio alla medesima corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    proposto ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.

    Il vizio denunciato attiene alla nullità del provvedimento processuale impugnato.

  • art. 156 c.p.c.

    L'atto che dispone la rinnovazione della notifica, quando la notificazione era già rituale, è nullo perché emesso al di fuori delle ipotesi consentite e perché inidoneo a raggiungere il proprio scopo, già realizzato.

  • art. 291 c.p.c.

    L'ordine di rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo può e deve essere emesso solo quando ricorra effettivamente la situazione normativamente prevista.

  • art. 331 c.p.c.

    La disciplina della notificazione e integrazione del contraddittorio è invocata dal ricorrente quale parametro violato dal giudice di merito.

  • art. 380 bis c.p.c.

    ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.

    La proposta del relatore è stata comunicata alle parti prima dell'adunanza camerale non partecipata.

Massime di principio

  • L'ordine di rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo costituisce un provvedimento tipico, legittimo solo se risultano integrati i presupposti previsti dalla legge; se la notificazione era già validamente eseguita, l'ordine è nullo.
  • La nullità dell'ordine illegittimo di rinnovazione si estende agli atti successivi che da esso dipendono, compresa la declaratoria di estinzione o improcedibilità fondata sull'inottemperanza.
  • Quando la notifica è eseguita all'estero mediante raccomandata secondo le modalità previste dallo Stato di destinazione, essa può essere valida anche per l'ordinamento italiano, senza necessità di ulteriori formalità non richieste dalla disciplina applicabile.
  • Prima di sanzionare la parte per mancata rinnovazione della notifica, il giudice deve accertare in modo preliminare la ritualità o meno della notificazione originaria.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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