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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35674/2025 del 31/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di rimessione in termini per proporre impugnazione avverso la sentenza del 16/09/2024 del GUP di Locri. La questione centrale verteva sul termine d'impugnazione: la difesa sosteneva che tale termine dovesse decorrere non dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione (anche se prorogato ex art.154, comma 4-bis c.p.p.), ma dal momento della notifica dell'avviso previsto dalla seconda parte della lettera c) del comma 1 dell'art.585 c.p.p.; in subordine la difesa lamentava criticità comunicative della cancelleria e un errore interpretativo che avrebbe impedito l'impugnazione tempestiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato. Ha confermato la valutazione della Corte d'appello secondo cui non risultano sussistere i presupposti per la rimessione in termini, in particolare non è dato dimostrare un "caso fortuito" che abbia impedito il rispetto del termine di decadenza. La Corte ha rilevato che la tesi difensiva, se applicata, renderebbe sempre possibile impugnare in assenza di avviso, eliminando la necessità stessa della rimessione; inoltre un errore interpretativo imputabile alla strategia difensiva non costituisce causa idonea alla rimessione. Ha altresì escluso rilevanza del silenzio della cancelleria su richieste di chiarimento, essendo l'interessato in grado di verificare direttamente gli atti. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 154 cod. proc. pen. comma 4-bis

    Riferita alla disciplina del deposito della motivazione e delle sue proroghe: la Corte ha ritenuto che il termine per impugnare possa decorrere dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione, anche se prorogato ai sensi di questa norma

  • art. 585 cod. proc. pen. comma 1 lettera c)

    Prevede l'avviso relativo al deposito della motivazione; la difesa sosteneva che la decorrenza del termine dovesse collegarsi alla notifica di tale avviso, ma la Corte ha ritenuto che tale deduzione non legittimi la rimessione in termini nelle circostanze del caso

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma relativa al rimedio per la decadenza (rimessione in termini); la Corte ha ritenuto che i presupposti di questa disposizione non ricorrano nella fattispecie

  • art. 616 cod. proc. pen. comma 1

    Norma che disciplina le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione; la Corte ha applicato le pronunce consequenziali, condannando il ricorrente alle spese e al pagamento alla cassa delle ammende

Massime di principio

  • La rimessione in termini richiede la prova di un evento equamente straordinario o di un "caso fortuito" che abbia effettivamente reso impossibile l'osservanza del termine; un mero errore di interpretazione della norma imputabile alla strategia difensiva non è sufficiente
  • La mancata notifica di un avviso previsto dall'art.585 c.p.p. non determina automaticamente il diritto alla rimessione: ammetterlo equivarrebbe a rendere sistematicamente impugnabili gli atti senza termine
  • Il termine per impugnare può decorrere dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione anche se questo è stato prorogato con autorizzazione presidenziale ex art.154, comma 4-bis; la parte ha l'onere di verificare lo stato degli atti
  • Il silenzio della cancelleria o la mancata risposta a richieste di chiarimento difficilmente giustificano la rimessione se l'interessato poteva comunque accertare la situazione mediante consultazione degli atti
  • In caso di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza, si applicano le sanzioni processuali previste (spese e somme a titolo di ammenda ai sensi dell'art.616 c.p.p.)

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