Cassazione Penale, Sentenza n. 41699/2025 del 30/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato l'appello del Procuratore Europeo avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare nei confronti degli indagati. Le imputazioni provvisorie contestate riguardavano: art. 416, commi 1,2,3 e 5 c.p. (associazione/criminale); artt. 318 e 321 c.p. (con riferimento a Lettieri e Mezzaro); artt. 319 e 321 c.p. (con riferimento a tutti gli indagati). Con un unico motivo il ricorrente denunciava vizi di violazione di legge e di motivazione relativi all'esclusione della gravità indiziaria, allegando una ricostruzione cronologica e probatoria degli elementi investigativi a sostegno della gravità degli indizi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo, oltre a enunciare genericamente vizi di legge e di motivazione, si traducesse in censure di merito e in una richiesta di diversa valutazione del compendio indiziario non consentita in sede di legittimità. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la Cassazione verifica solo l'adeguatezza e la congruenza della motivazione rispetto ai canoni logici e giuridici, non può rinnovare il giudizio di merito. L'ordinanza del Tribunale, pur rilevando aspetti non congrui del comportamento di Lettieri e rapporti opachi con altri indagati, ha esposto ragioni non manifestamente illogiche per escludere la gravità degli indizi: a) assenza di indizi di partecipazione di Lettieri al sodalizio; b) mancanza di riscontri sul sinallagma corruttivo (es. nessuna prova che il figlio di Lettieri abbia partecipato al concorso indicato) e interruzione dei rapporti con una persona chiave (Pizzicato) nel periodo 2017-2022; c) per il capo relativo a una polizza assicurativa, documentazione che mostra la stipula tramite intermediazione di De Dominicis e un finanziamento poi restituito. Il Procuratore aveva chiesto annullamento con rinvio, mentre le difese avevano chiesto inammissibilità o rigetto; il ricorso del Procuratore è stato comunque dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen., commi 1,2,3 e 5
La Corte ha valutato la gravità indiziaria riferita all'ipotesi di associazione (art. 416) ritenendo che, secondo l'ordinanza del Tribunale, non emergessero elementi indiziari sufficienti a configurare la partecipazione di Lettieri al sodalizio.
Con riguardo agli artt. 318 e 321 (ipotesi corruttive/abuso o connesse), la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale che manchino riscontri sul cosiddetto sinallagma (nessuna prova che l'evento favorevole richiesto si sia verificato, es. la partecipazione del figlio al concorso), e quindi insufficienti indizi di corruzione.
Per i capi relativi agli artt. 319 e 321 a carico di tutti gli indagati, la Corte ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale abbia motivato in modo non manifestamente illogico l'esclusione della gravità indiziaria, anche alla luce di elementi documentali prodotti (es. polizza e finanziamento restituito).
Massime di principio
- In sede di ricorso per cassazione contro valutazioni sulla gravità indiziaria il rimedio è inammissibile se si limita a chiedere una diversa valutazione del materiale probatorio già esaminato: la Cassazione non è chiamata a rinnovare il giudizio di merito.
- Per ottenere l'annullamento di un provvedimento di riesame è necessario indicare vizi formali o logico-giuridici nella motivazione (contraddizioni manifeste, omissioni non giustificate di elementi decisivi, errata applicazione di principi di diritto), non una mera alternativa ricostruzione dei fatti.
- Quando si censura l'esclusione della gravità indiziaria in reati di corruzione è utile documentare concretamente il 'sinallagma' (cioè il nesso e l'effettivo vantaggio/controprestazione) e fornire riscontri che colleghino chiaramente condotte e utilità conseguite.
- Se la difesa eccepisce l'inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente deve evitare censure meramente valutative e, se richiesto, depositare gli atti e le fonti probatorie richiamate nell'impugnazione per consentire una verifica formale della motivazione.
- Nel valutare provvedimenti cautelari/interlocutori, la continuità e la concretezza dei rapporti tra indagati e le circostanze temporali (es. interruzioni di rapporti) possono incidere sulla determinazione della gravità degli indizi.
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