Ordinanza n. 294/2026 - Salerno, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità al conferimento del titolo di dottore di ricerca, connessi verbali, valutazioni preliminari, nomina della commissione e rigetto dell’istanza di riesame
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il verbale del 4 marzo 2026 e gli atti connessi relativi alla prova finale del dottorato di ricerca, contestando il giudizio di non idoneità al conseguimento del titolo. Sono stati altresì impugnati la comunicazione dell’esito, le valutazioni preliminari della tesi, le schede relative alla sua ammissibilità alla discussione, gli esiti del primo referaggio, l’atto di nomina della commissione esaminatrice e la nota di rigetto dell’istanza di riesame. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di legittimità dedotti né le censure rivolte alla valutazione della commissione.
La decisione
Il TAR non ha definito la controversia nel merito e non ha esaminato la fondatezza dei motivi di ricorso. Ha ritenuto che le esigenze della ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., anziché attraverso una specifica misura cautelare. Ha quindi fissato l’udienza pubblica per la trattazione del merito al 16 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La disposizione è richiamata quale base normativa della fase cautelare.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il giudice ha ritenuto sufficiente, per tutelare le esigenze della parte ricorrente, la sollecita fissazione dell’udienza di merito.
Massime di principio
- Quando, in sede cautelare, le esigenze della parte ricorrente possono essere adeguatamente tutelate mediante una sollecita definizione del merito, il giudice può fissare l’udienza pubblica di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza adottare una distinta misura cautelare.
- La fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. non comporta la definizione delle questioni di legittimità dedotte e non anticipa il giudizio sulla fondatezza del ricorso.
- In assenza di una decisione cautelare favorevole o sfavorevole sul merito delle censure, le spese della fase cautelare possono essere compensate quando sussistono idonee ragioni, secondo la valutazione del giudice.
Come è indicizzato
Testo integrale
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