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Ordinanza

Ordinanza n. 2494/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202604486

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso di primo grado in materia di iscrizione nelle GPS e validità di un titolo estero

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministero appellante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Ministero dell’istruzione e del merito ha appellato la sentenza del TAR Lazio n. 23819/2025, chiedendone incidentalmente la sospensione dell’efficacia. In sede cautelare, l’appello è stato ritenuto assistito da profili di fondatezza in relazione alla natura non abilitante del titolo estero rilevante nella controversia e alla valutazione compiuta dal Ministero, già esaminata dalla Sezione in casi analoghi. È stato inoltre dedotto il periculum in mora, connesso all’inutile dispendio di attività amministrativa derivante dall’immediata esecutività della sentenza appellata.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare del Ministero e ha sospeso l’esecutività della sentenza del TAR Lazio. Il fumus boni iuris è stato ravvisato, con sommaria delibazione, nei profili relativi alla natura non abilitante del titolo estero e alla valutazione ministeriale. Il periculum in mora è stato riconosciuto nell’esigenza di evitare attività amministrativa potenzialmente inutile conseguente all’esecuzione immediata della sentenza. Il Collegio ha considerato, inoltre, che la sospensione non preclude all’appellata la possibilità di iscriversi nelle GPS di II fascia sulla base del possesso di un valido titolo di accesso. Il merito dell’appello è stato fissato per l’udienza pubblica del 10 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La norma è richiamata quale base per la domanda cautelare proposta in appello e per la sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado può essere concessa quando, a una sommaria delibazione, l’appello presenti profili di fondatezza riguardanti la natura giuridica del titolo estero e la legittimità della valutazione amministrativa contestata.
  • Il periculum in mora può sussistere quando l’immediata esecuzione della sentenza appellata comporti un inutile dispendio di attività amministrativa, purché la sospensione non elimini ogni possibilità per l’interessato di accedere alla procedura amministrativa mediante il possesso di un valido titolo.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoTutela cautelareAppello
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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