Cassazione Penale, Sentenza n. 2224/2022 del 19/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Milano che ha dichiarato l'incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Torre Annunziata e ha confermato il decreto di sequestro preventivo dell'11 gennaio 2021. Si censura la legittimità degli atti posti in essere dopo la declaratoria di incompetenza (in particolare l' "integrativo" decreto del 11/01/2021 eseguito il 27/01/2021), sostenendo che tali atti fossero nulli perché emessi dopo la trasmissione degli atti al giudice competente e non potessero essere considerati autonomi rispetto al procedimento originario.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sequestro fosse stato disposto anteriormente alla dichiarazione di incompetenza e che il Tribunale del riesame, pur avendo indicato l'incompetenza territoriale, aveva confermato il decreto di sequestro e disposto la trasmissione degli atti al Pubblico ministero ai fini della competenza, non ravvisando profili di contraddizione circa il fumus e la individuazione del profitto. La Corte ha richiamato il principio per cui il giudice che si dichiara territorialmente incompetente può comunque disporre misure cautelari reali ex art. 27 cod. proc. pen. senza valutare il requisito dell'urgenza, e che se il provvedimento cautelare e il provvedimento genetico risultano adeguatamente motivati non si annulla ma si trasmettono gli atti. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato e inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Consente al giudice che si dichiara territorialmente incompetente di adottare nel contempo misure cautelari reali; per tali misure non è richiesto il requisito dell'urgenza come avviene per le misure personali.
Prevede la restituzione/trasmissione degli atti al Pubblico ministero per la successiva trasmissione al giudice ritenuto competente quando è dichiarata l'incompetenza.
art. 291, comma 2, cod. proc. pen.
Riguarda le misure cautelari personali e impone valutazioni diverse (es. requisito dell'urgenza) rispetto alle misure cautelari reali; la sentenza fa distinzione tra i due ambiti.
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Indica il motivo di impugnazione invocato (violazione di legge) rilevante ai fini di ammissibilità del ricorso in cassazione.
Stabilisce le conseguenze economiche in caso di inammissibilità manifestamente infondata del ricorso (spese e ammenda a favore della Cassa delle ammende).
art. 11, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma sostanziale richiamata come titolo di accusa (fra le fattispecie per cui è stato disposto il sequestro, in particolare la fraudolenta sottrazione).
Massime di principio
- Se una misura cautelare reale è stata adottata prima che venga pronunciata la declaratoria di incompetenza, la sua validità va valutata sul piano motivazionale: se il provvedimento e il provvedimento genetico evidenziano i gravi indizi e l'indicazione del profitto, non è necessaria l'annullamento automatico in caso di successiva declaratoria di incompetenza; si procede invece alla trasmissione degli atti al giudice competente.
- Il giudice che rileva la propria incompetenza territoriale può, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., disporre contestualmente misure cautelari reali senza dover accertare il requisito dell'urgenza richiesto per le misure personali.
- L'esecuzione di un provvedimento cautelare eseguito in adempimento di un decreto legittimamente emesso non determina automaticamente la nullità degli atti, anche se l'esecuzione avviene dopo la dichiarazione di incompetenza, purché il provvedimento originario risulti adeguatamente motivato.
- In Cassazione l'assenza di contestazioni sottese alla fondatezza del fumus commissi delicti e dell'individuazione del profitto rende più difficile ottenere l'annullamento del provvedimento cautelare per incompetenza territoriale.
- Un ricorso manifestamente infondato può essere dichiarato inammissibile e comportare, oltre alle spese processuali, il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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