Cassazione Penale, Ordinanza n. 02954/2025 del 24/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito che aveva affermato la responsabilità per bancarotta fraudolenta è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta. I motivi deducevano violazione di legge e vizi di motivazione sulla dichiarazione di responsabilità, contestando in particolare il ruolo attribuitogli all'interno della società fallita e la riconducibilità alla sua condotta delle operazioni di cessione di beni immobili indicate al capo D). La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili perché sostanzialmente ripetitivi di censure già svolte in appello e già disattese, dunque non specifici e solo apparenti. Ha inoltre rilevato che le doglianze sul ruolo dell'imputato erano manifestamente infondate, poiché la motivazione di merito aveva valorizzato la sua condotta omissiva rispetto all'amministratore di fatto, la violazione dei doveri di vigilanza dell'amministratore di diritto e la sua consapevole partecipazione alla distrazione. Quanto alle cessioni immobiliari, è stato osservato che l'accollo non era liberatorio e non escludeva la distrazione.
Norme richiamate
artt. 223, 216, comma 1, n. 1, l. fall.
Disciplinano la bancarotta fraudolenta; nel caso, la Corte ribadisce che la distrazione di una componente attiva del patrimonio sociale, con sottrazione alla garanzia dei creditori, integra il reato anche se collegata a un accordo non liberatorio e pregiudizievole per il cespite.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In cassazione sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre pedissequamente censure già dedotte in appello e già disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi criticamente con la motivazione impugnata.
- Le doglianze sulla responsabilità dell'imputato devono confrontarsi in modo specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata; in difetto, sono solo apparenti e non assolvono la funzione tipica del ricorso per cassazione.
- In materia di bancarotta fraudolenta per distrazione, integra il reato il distacco di una componente attiva dal patrimonio della società insolvente, con sottrazione della stessa alla garanzia dei creditori; tale esito non è escluso da un accordo di accollo che non sia realmente liberatorio e che sia anzi preordinato a diminuire il valore del bene.
- La responsabilità dell'amministratore di diritto può desumersi anche dalla condotta omissiva rispetto alle iniziative dell'amministratore di fatto, quando emerga la consapevole partecipazione alla distrazione e la violazione dei doveri di vigilanza.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice dispone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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