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Ordinanza

Ordinanza n. 1253/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento del provvedimento, prot. nr. -OMISSIS-, di revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro stagionale adottato e notificato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Napoli il 10 marzo 2026;

Giustizia amministrativa202602263

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro stagionale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro stagionale, deducendo l'illegittimità dell'atto. In particolare, la revoca era fondata sull'asserito disinteresse del lavoratore, ma il ricorrente ha rappresentato di essersi presentato personalmente presso gli uffici dello Sportello Unico per l'Immigrazione entro il termine di legge, al fine di segnalare l'irreperibilità del datore di lavoro originario. Ha inoltre dedotto che la mancata instaurazione del rapporto di lavoro non era a lui imputabile, che nel frattempo aveva reperito una nuova e stabile occupazione a tempo indeterminato e che il lungo periodo intercorso tra il suo ingresso in Italia, nell'agosto 2023, e la revoca, adottata nel marzo 2026, aveva determinato un affidamento sulla positiva definizione della propria posizione. È stata proposta domanda cautelare, prospettando il periculum derivante dall'interruzione del rapporto di lavoro in essere, dalla conseguente irregolarità del soggiorno e dal rischio di espulsione.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia della revoca. In sede di sommario esame, ha ravvisato il fumus boni iuris nelle censure di difetto di istruttoria e di motivazione: l'Amministrazione avrebbe fondato la revoca sull'asserito disinteresse del lavoratore senza considerare la sua dedotta presentazione presso lo Sportello Unico per segnalare l'irreperibilità del datore di lavoro. Il giudice ha inoltre ritenuto che, a fronte della mancata instaurazione del rapporto per causa non imputabile al lavoratore, l'Amministrazione dovesse valutare, secondo proporzionalità e ragionevolezza, le circostanze sopravvenute e l'effettivo percorso di integrazione socio-lavorativa, comprovato dalla nuova occupazione stabile. Il tempo trascorso tra l'ingresso in Italia e la revoca è stato ritenuto potenzialmente idoneo a ingenerare un legittimo affidamento e a rendere non conforme ai principi di buon andamento l'azione amministrativa. È stato ravvisato anche il periculum in mora, poiché l'esecuzione della revoca avrebbe comportato l'interruzione del rapporto di lavoro, l'irregolarità del soggiorno e il rischio concreto di espulsione, vanificando il percorso di integrazione. La trattazione di merito è stata fissata al 10 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità e complessità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; sulla base dei presupposti cautelari il TAR ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando la revoca di un nulla osta all'ingresso per lavoro è fondata sul presunto disinteresse del lavoratore, l'Amministrazione deve verificare e valutare anche le circostanze dedotte dall'interessato che possano escludere la sua imputabilità, come la tempestiva segnalazione dell'irreperibilità del datore di lavoro originario; l'omessa considerazione di tali elementi può integrare difetto di istruttoria e di motivazione.
  • In presenza della mancata instaurazione del rapporto di lavoro per causa non imputabile al lavoratore straniero, l'Amministrazione deve ponderare, secondo proporzionalità e ragionevolezza, le circostanze sopravvenute e il concreto percorso di integrazione socio-lavorativa, inclusa l'eventuale nuova occupazione stabile, prima di revocare il nulla osta.
  • Il significativo intervallo temporale tra l'ingresso dello straniero nel territorio nazionale e la revoca del nulla osta può concorrere a fondare un legittimo affidamento sulla definizione positiva della posizione, che l'Amministrazione deve considerare nell'esercizio del potere.
  • L'esecuzione della revoca di un nulla osta può configurare un periculum in mora grave e irreparabile quando determini l'interruzione del rapporto di lavoro, l'irregolarità del soggiorno e il concreto rischio di espulsione, con vanificazione del percorso di integrazione già avviato.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamento

Testo integrale

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