Cassazione Penale, Sentenza n. 21245/2022 del 31/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere (poi sostituita con arresti domiciliari) per sequestro di persona a scopo di estorsione e detenzione di arma, deducendo violazione di legge e insufficiente motivazione sulle esigenze cautelari. Sosteneva in particolare l'assenza del periculum libertatis per difetto di concretezza e attualità del rischio di recidiva, dato il lungo intervallo (un anno e otto mesi) fra il fatto (7/8/2019) e il provvedimento cautelare, il trasferimento in altra zona senza rilievi e la mancanza di contatti successivi con i coindagati.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Bologna avesse adeguatamente motivato le esigenze cautelari sulla base dello stabile inserimento della Jagne in una organizzazione dedita all'esportazione illecita di autovetture rubate, della sua concreta partecipazione all'evento delittuoso (tra cui la chiamata che avviò il sequestro della vittima) e della sussistenza di una rete ramificata che manteneva attuale il rischio di recidiva. Il tempo trascorso non è stato ritenuto idoneo a escludere la pericolosità, specie trattandosi di delitti commessi da organizzazioni stabilmente operative. Perciò il riesame delle valutazioni probatorie è stato escluso in quanto rimesso al giudice di merito. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Riforma delle misure cautelari che richiede valutazioni di concretezza e attualità del pericolo; la Corte rileva però che, nonostante la riforma, il giudice di merito può ritenere sussistenti esigenze cautelari quando emerga inserimento stabile in organizzazioni criminali e comportamento recente o dimostrativo di professionalità del reato
Norma che disciplina la condanna alle spese e la possibilità di infliggere una somma alla cassa delle ammende per ricorsi infondati o colposi; applicata per condannare la ricorrente alle spese e ad un versamento di euro 3.000
Cass. Sez. 2, Sent. n. 31553 del 17/05/2017 (Paviglianiti), Rv. 270628
Giurisprudenza di legittimità richiamata per enunciare il principio di specialità del sindacato di legittimità sulle valutazioni probatorie del giudice di merito: il ricorso tendeva a sindacare fatti e prova, materia riservata al giudice di merito
Massime di principio
- La sussistenza delle esigenze cautelari post-riforma (legge 47/2015) richiede concretezza e attualità del pericolo, ma tali requisiti possono essere soddisfatti dalla dimostrazione di un inserimento stabile in una struttura organizzata dedita a reati, che rende plausibile il rischio di reiterazione
- Il mero decorso del tempo fra il fatto e la misura cautelare non è di per sé sufficiente ad escludere la pericolosità: la valutazione deve considerare la natura organizzata del reato e la possibile persistenza di una rete criminale
- Le valutazioni sul materiale probatorio e sulla gravità indiziaria rientrano nella sfera del giudice di merito; la Corte di cassazione limita il proprio sindacato a vizi di diritto o a motivazioni manifestamente illogiche o insufficiente
- Una condotta organizzativa (es. una chiamata che avvia il sequestro) può essere valutata come contributo significativo e indicativa di professionalità criminale, rafforzando le esigenze cautelari
- Brevi periodi di detenzione pregressa non escludono la necessità di misure più restrittive se il rischio di reiterazione è ritenuto alto; la proporzionalità della misura va valutata considerando la pena prevedibile e la pericolosità dell'imputato
- Chi impugna una misura cautelare deve proporre elementi concreti e aggiornati per contrastare la valutazione del giudice di merito; deduzioni generiche o basate solo sul tempo trascorso difficilmente ottengono successo in sede di legittimità
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