Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 16638/2025 del 05/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I tre ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di appello che, all'esito di concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva applicato la pena concordata tra le parti. Con ricorsi sovrapponibili hanno dedotto: a) l'erronea determinazione della pena; b) l'omessa specificazione delle modalità con cui la pena era stata determinata; c) l'omessa motivazione sulla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento. Il ricorso non contesta una pena illegale, ma mira a rimettere in discussione punti coperti dall'accordo raggiunto in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto che, in presenza di sentenza pronunciata a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., siano deducibili solo censure sulla formazione della volontà di aderire al concordato, sul consenso del pubblico ministero e sul contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo. Sono invece inammissibili le doglianze sui motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sui vizi della determinazione della pena, salvo il caso di pena illegale. Poiché qui la pena era quella concordata dalle parti e non era dedotta né ravvisata alcuna illegalità della sanzione, l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza emessa a seguito di concordato in appello è impugnabile in cassazione solo per censure attinenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della decisione rispetto all'accordo; restano precluse le doglianze su motivi rinunciati e sulla determinazione della pena, salvo pena illegale.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento non è deducibile in cassazione contro una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., perché la rinuncia ai motivi di gravame copre anche tali questioni.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché ... alla Cassa delle ammende

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, ravvisata colpa nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., sono scrutinabili solo vizi che incidono sulla validità del concordato o sulla corrispondenza tra accordo e decisione; le censure sui motivi di appello rinunciati sono precluse.
  • L'omessa motivazione sulla misura della pena o sulle modalità del suo calcolo non determina di per sé l'ammissibilità del ricorso, quando la pena sia stata oggetto di accordo tra le parti e non superi i limiti di legge.
  • La mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non può essere fatta valere in cassazione contro una pronuncia conforme al concordato, salvo il caso in cui la questione si traduca in un vizio deducibile nei limiti consentiti dalla legge.
  • L'illegalità della pena costituisce il solo limite che consente di superare la preclusione derivante dall'accordo delle parti; in assenza di pena illegale, le doglianze sulla sanzione sono inammissibili.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e può giustificare la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende quando la causa di inammissibilità sia ascrivibile a colpa del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.