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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33060/2026 del 08/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo ha condannato alla pena di un anno di reclusione per avere, quale legale rappresentante di una società, omesso di presentare la dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2016, con il fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione all'elemento oggettivo del reato, sostenendo che il giudice di merito non avesse autonomamente verificato l'ammontare dell'imposta evasa. Con il secondo motivo ha dedotto i medesimi vizi in relazione all'elemento soggettivo, contestando l'affermazione della sussistenza del dolo specifico. La Corte ha ritenuto che le doglianze mirassero a ottenere una rivalutazione delle prove e della ricostruzione del fatto, attività riservate al giudice di merito e non consentite in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua, completa e non manifestamente illogica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto adeguatamente motivata la determinazione dell'imposta evasa, pari a euro 138.912,89, effettuata sulla base delle dichiarazioni risultanti dai modelli CU, del versamento parziale e tardivo e dell'avviso di accertamento acquisito agli atti, anche mediante l'esame di una teste qualificata. Ha inoltre ritenuto non illogica l'inferenza del dolo specifico desunta dall'omessa presentazione della dichiarazione, dal superamento della soglia di punibilità e dalla consapevolezza dell'imposta evasa, collegata alla circostanza che la società aveva emesso i modelli CU indicanti le ritenute operate. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 74/2000

    La disposizione incrimina l'omessa presentazione della dichiarazione fiscale quando ricorrono le condizioni previste dalla norma, incluso il superamento della soglia di punibilità e il fine di evadere le imposte.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che, sotto la forma della violazione di legge, del vizio di motivazione o del travisamento della prova, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione delle risultanze processuali o una diversa ricostruzione del fatto, quando la motivazione del giudice di merito sia congrua, completa, razionale e non manifestamente illogica.
  • La determinazione dell'imposta evasa può essere ritenuta adeguatamente motivata quando il giudice di merito ricostruisca il debito tributario sulla base delle risultanze documentali acquisite e di elementi testimoniali qualificati, dando conto delle detrazioni relative ai versamenti parziali o tardivi.
  • Nel reato di omessa presentazione della dichiarazione, il dolo specifico di evasione può essere desunto, con motivazione non illogica, dalla condotta omissiva del legale rappresentante, dal superamento della soglia di punibilità e dalla consapevolezza dell'imposta evasa risultante anche dalla documentazione fiscale emessa dalla società.
  • In presenza di una motivazione di merito immune da contraddittorietà o manifesta illogicità, gli apprezzamenti di fatto relativi alla quantificazione dell'imposta evasa e alla sussistenza del dolo specifico sono insindacabili in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiDolo eventualeOnere della prova

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