Sentenza del 07/10/2015 n. 20057 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l’avviso di accertamento del canone di depurazione delle acque, relativo al saldo 1998 di Euro 91.990,27 e all’acconto 1999 di Euro 135.438,76. La società contestava, con nove motivi, la competenza ad accertare e liquidare il canone, la motivazione dell’atto e la correttezza dei criteri e dei valori di scarico utilizzati, oltre a denunciare vizi di motivazione e di pronuncia e violazioni delle regole processuali. Nel merito, la CTR aveva ritenuto rilevanti i valori di scarico indicati nella convenzione sottoscritta dall’utente, non essendone stata richiesta la revisione prima del giugno 2006, e marginali i campionamenti sporadici rispetto alla composizione media dello scarico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare nel merito le contestazioni, perché i motivi cumulavano in modo confuso censure eterogenee e non erano accompagnati dai necessari quesiti di diritto o, per le censure motivazionali, dalle prescritte sintesi rapportate ai quesiti di fatto. Ha applicato l’art. 366-bis c.p.c., poiché la sentenza impugnata era stata pubblicata prima del 4 luglio 2009. La società ricorrente è stata condannata alle spese in favore del resistente: Euro 13.000 per compensi, oltre accessori e rimborso forfetario delle spese generali nella misura di legge. Restano quindi ferme le decisioni di merito sfavorevoli alla società.
Norme richiamate
La predisposizione dei detti quesiti è prescritta sotto pena di inammissibilità dall'art. 366-bis c.p.c., essendo l'impugnazione riferibile a sentenza pubblicata prima del 4-7-2009.
Per i ricorsi soggetti alla disciplina applicabile ratione temporis, la mancanza dei quesiti di diritto e delle sintesi richieste per le censure motivazionali comporta l’inammissibilità. La Corte ha deciso sulla base di questo requisito processuale e non ha valutato la fondatezza delle doglianze sul canone.
Massime di principio
- Nel valutare un ricorso per cassazione occorre verificare la disciplina processuale applicabile in base alla data di pubblicazione della decisione impugnata: i requisiti previsti dall’art. 366-bis c.p.c. erano rilevanti per le sentenze pubblicate prima del 4 luglio 2009.
- Le censure di violazione di legge, i vizi di motivazione e gli errori processuali devono essere formulati in modo chiaro e rispettare i requisiti specifici previsti per ciascuna tipologia; la loro esposizione confusa e priva dei quesiti o delle sintesi prescritti può determinare l’inammissibilità, senza esame del merito.
- L’inammissibilità del ricorso lascia ferma la decisione impugnata e può comportare la condanna del ricorrente soccombente alle spese.
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