Cassazione Penale, Sentenza n. 8211/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Palermo che aveva respinto l'istanza di rescissione del giudicato e, in subordine, la richiesta di restituzione in termini. La vicenda: a carico di Dragutinovic era stata eseguita la notifica del decreto di citazione a giudizio presso la casa circondariale di Rebibbia; tuttavia la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza di appello era stata effettuata indicandosi per errore un avvocato quale difensore di fiducia (avv. Pasqualino) che non ricopriva tale ruolo nel procedimento in esame, mentre un diverso difensore (avv. Raneri) era stato nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4 cod. proc. pen. La ricorrente sosteneva di non aver avuto effettiva conoscenza del giudizio d'appello e chiedeva la rescissione del giudicato o, in subordine, la restituzione in termini per proporre impugnazione.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che la Corte d'appello aveva motivato negativamente sia la domanda di rescissione sia la richiesta di restituzione in termini: quanto alla rescissione, ha ritenuto applicabile il previgente art. 629-bis comma 1 cod. proc. pen. e ha escluso l'incolpevole mancata conoscenza del processo, rilevando la notifica del decreto di citazione a Rebibbia e comportamenti della ricorrente che denotavano disinteresse e mancata collaborazione con l'autorità (irreperibilità e mancata comunicazione di mutamento di domicilio). Ha altresì escluso violazione del diritto di difesa in quanto era stato poi nominato un difensore d'ufficio che propose appello e fu informato. Quanto alla restituzione in termini, ha osservato che la domanda era tardiva e indirizzata ad autorità non competente: la richiesta porta data 27/05/2024 mentre la conoscenza della condanna irrevocabile era almeno dal 26/01/2024 (data della procura speciale al difensore), per cui il termine dell'art. 175 comma 1 cod. proc. pen. era già spirato. Conseguentemente è stata disposta la condanna alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 158, comma 8-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina la notificazione degli atti al difensore di fiducia; nel caso è centrale la contestazione circa la corretta notificazione dell'avviso di fissazione al difensore indicato come di fiducia
art. 629-bis, comma 1 cod. proc. pen. (previgente)
il condannato ... nei cui confronti sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta a una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo
La Corte ha ritenuto applicabile il testo previgente e ha escluso i requisiti per la rescissione perché è risultata una conoscenza almeno del procedimento di primo grado e comportamenti della ricorrente incompatibili con l'incolpevolezza
art. 97, comma 4 cod. proc. pen.
Prevede la possibilità di nomina di difensore d'ufficio; la Corte ha rilevato che dopo la rinuncia del difensore scelto era stato nominato un difensore d'ufficio che seguì le fasi successive e fu informato dell'esito
art. 175, comma 1 cod. proc. pen.
Stabilisce i termini per la restituzione in termini per proporre impugnazione; la Corte ha ritenuto la domanda tardiva perché presentata oltre il termine decorrente dalla conoscenza della condanna irrevocabile
Norma che autorizza la condanna alle spese e al versamento per la Cassa delle ammende a carico del ricorrente; applicata con condanna al pagamento delle spese e della somma indicata
Massime di principio
- Per ottenere la rescissione del giudicato il ricorrente deve provare un'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo; la semplice indicazione errata del nome di un difensore di fiducia non è sufficiente se esistono altri elementi che dimostrano la conoscenza o l'assenza di incolpevolezza
- La notifica del decreto di citazione presso la struttura carceraria è idonea a far sorgere la conoscenza del procedimento e può ostare alla prospettazione di ignoranza incolpevole
- La violazione del diritto di difesa può essere esclusa quando sia stato poi nominato un difensore d'ufficio che ha effettivamente seguito l'azione processuale e ha avuto conoscenza dell'atto impugnato
- Le istanze di restituzione in termini devono essere proposte tempestivamente e rivolte all'autorità competente secondo i termini previsti dall'art. 175 cod. proc. pen.; una memoria tardiva non obbliga il giudice a una replica e non vizia l'ordinanza impugnata
- La data della procura speciale o altri atti formali possono costituire prova della data dalla quale si ritiene avuta conoscenza della condanna e pertanto fanno decorrere i termini per eventuali richieste
- Cambiare oggetto dell'istanza (es. rinuncia alla rescissione per puntare solo alla restituzione) deve essere fatto tempestivamente; la tardività o l'indirizzamento a autorità non competente possono determinare il rigetto
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