Cassazione Penale, Sentenza n. 28317/2025 del 01/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello del 25/10/2024 riformata rispetto al G.I.P. di Latina: contestano la riclassificazione del fatto (in particolare la qualificazione della condotta di Cesare De Rosa come rapina ex art. 610 c.p.), la mancata valutazione di intercettazioni e della causa della richiesta di denaro, la esclusione del recesso attivo/desistenza volontaria (art. 56 c.p.), l'applicazione della recidiva e degli aumenti di pena (art. 63, comma 4 c.p.), la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), l'eccessività della pena base e la riduzione limitata al solo terzo per il tentativo. Inoltre Sciarrillo De Rosa deduce difetto di procedibilità per il capo A) (violenza privata) in quanto il reato, successivamente alla commissione, è divenuto perseguibile a querela (d.lgs. 10/10/2022 n.150) e risulta mancante la querela della persona offesa.
La decisione
Per Cesare De Rosa: la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile (i primi sei motivi ritenuti reiterativi dell'appello, il settimo non devoluto in appello), confermando la valutazione di merito sulla qualificazione dei fatti, sull'assenza di desistenza volontaria e sulla recidiva; De Rosa è condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Per Leonardo Sciarrillo De Rosa: la Cassazione ha ritenuto inammissibili la maggior parte dei motivi ma ha accolto il motivo relativo alla procedibilità per il capo A), perché il reato di violenza privata, alla data della sentenza d'appello, era diventato perseguibile a querela e non risulta querela; di conseguenza la sentenza è annullata senza rinvio limitatamente al capo A) per carenza di procedibilità e viene eliminato l'aumento di pena per continuazione pari a "mesi uno e giorni dieci" di reclusione; il resto della sentenza (capo B) e le altre statuizioni) resta confermato.
Norme richiamate
Norma sulla rapina; la Corte ha ritenuto che la richiesta di denaro priva di causale e posta con minaccia integri la rapina quando siano presenti atti idonei a costituire il meccanismo causale dell'evento
comma terzo e comma quarto
Disciplina del tentativo, della desistenza e del recesso attivo: la Cassazione richiama che per reati di danno a forma libera la desistenza volontaria non è configurabile se sono stati compiuti gli atti idonei a produrre l'evento e che il recesso attivo (diminuzione) non può essere invocato se la cessazione dell'azione è dovuta a cause esterne non spontanee
Regola il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte osserva che l'assenza di elementi positivi e l'esistenza di indici di pericolosità possono giustificare il mancato riconoscimento
art. 63, comma quarto, cod. pen.
Si riferisce agli aumenti per recidiva: la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aumento nella misura massima consentita (un terzo) valutando la pericolosità personale oltre i soli precedenti formali
Principi di determinazione della pena e criteri di individualizzazione; la Corte ricorda la discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena purché adeguatamente motivata
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Ha modificato il regime di procedibilità di alcuni reati rendendoli perseguibili a querela; la Corte ha affermato che, per reati divenuti a querela, il giudice deve accertare l'esistenza della querela anche per i fatti commessi anteriormente alla modifica
art. 2, comma quarto, cod. pen.
Principio secondo cui la querela, ove prevista dalla legge, incide sulla punibilità: va dunque verificata la sua presenza anche per fatti anteriori alla modifica normativa quando il reato è divenuto perseguibile a querela
Massime di principio
- Desistenza vs recesso attivo: per reati di danno a forma libera la desistenza volontaria non si applica se sono stati compiuti gli atti idonei a produrre l'evento; il recesso attivo è valutato restrittivamente e richiede condotta volta a scongiurare l'evento senza cause esterne intervenute
- Procedibilità e modifiche normative: se il reato è stato trasformato in perseguibile a querela dopo il fatto, il giudice deve accertare la presenza della querela anche per fatti anteriori; l'assenza della querela determina l'improcedibilità e può condurre all'annullamento senza rinvio
- Recidiva: la configurazione della recidiva non si basa solo sui precedenti cronologici ma richiede una valutazione concreta della pericolosità sociale e del nesso tra precedenti e fatto corrente (art. 133 c.p.)
- Valutazione delle attenuanti e della pena: la determinazione della pena base e l'applicazione di aumenti/diminuzioni rientrano nella discrezionalità del giudice di merito purché la motivazione sia logica e aderente agli elementi processuali emersi
- Difetto di devoluzione in appello: questioni non dedotte davanti alla corte territoriale (non devolute) non possono essere sollevate per la prima volta in Cassazione e determinano spesso l'inammissibilità del motivo
- Prove e intercettazioni: l'interpretazione delle intercettazioni e del loro valore liberatorio/non liberatorio è di merito; la Cassazione verifica la congruità della valutazione di merito ma tende a confermare valutazioni motivatamente esplicitate
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