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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37022/2021 del 26/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La lite nasce dal procedimento per il riconoscimento in Italia di un lodo arbitrale straniero. Il Presidente della Corte d'appello aveva emesso decreto di riconoscimento; la società destinataria del decreto aveva proposto opposizione ex art. 840 c.p.c., sostenendo, tra l'altro, che nel procedimento originario non fossero stati rispettati i requisiti documentali richiesti dall'art. 839 c.p.c. e dall'art. IV della Convenzione di New York del 10 giugno 1958, in particolare quanto al deposito del lodo in originale o in copia conforme/autenticata e della clausola compromissoria. La Corte d'appello rigettava l'opposizione, ritenendo generiche le doglianze e affermando che il lodo e la scrittura contenente la clausola compromissoria erano stati prodotti, nonché che non vi fosse stata violazione del diritto di difesa. In cassazione, la ricorrente deduceva la nullità della sentenza e del procedimento per violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., sostenendo che nel giudizio di opposizione non era stato depositato il fascicolo di parte delle società resistenti relativo al procedimento ex art. 839 c.p.c.; inoltre lamentava violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla specifica censura relativa alla mancata produzione dell'originale o copia autenticata del lodo e della documentazione richiesta dalla Convenzione di New York.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il controricorso delle resistenti perché sottoscritto in forza di procura generale notarile, priva di specifico riferimento alla sentenza impugnata e anteriore alla sentenza stessa. Poi ha accolto il ricorso: ha ritenuto fondata la censura relativa al mancato rilievo, da parte della Corte d'appello, del difetto di un presupposto processuale necessario per l'instaurazione del giudizio di riconoscimento del lodo straniero, cioè la produzione del lodo in originale o in copia conforme/autenticata contestualmente alla domanda. Ha rilevato che dal decreto presidenziale non emergeva la regolare produzione del lodo nei termini richiesti dall'art. 839 c.p.c. e dall'art. IV della Convenzione di New York, e che tale carenza non poteva essere sanata nel giudizio di opposizione. Di conseguenza ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, perché il procedimento volto al riconoscimento ed esecutorietà del lodo non avrebbe potuto essere validamente iniziato; ha inoltre compensato le spese dei due gradi di merito e del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 839 c.p.c.

    il lodo in originale o in copia conforme, unitamente al compromesso in originale o in copia conforme

    la produzione del lodo e del compromesso in originale o copia autentica è un presupposto processuale necessario e un requisito formale di procedibilità della domanda di riconoscimento del lodo straniero; deve sussistere al momento della proposizione del ricorso e non può essere integrato nel giudizio di opposizione

  • art. 840 c.p.c.

    regola il giudizio di opposizione al decreto di riconoscimento del lodo straniero; nel caso esaminato la Corte ha ritenuto che l'opposizione non potesse sanare la mancanza del presupposto processuale originario

  • art. IV della Convenzione di New York del 10 giugno 1958

    originale debitamente autenticato del lodo o copia dello stesso debitamente autenticata

    impone, ai fini del riconoscimento ed esecuzione del lodo straniero, la produzione del lodo in forma originale o autenticata al momento della domanda

  • L. n. 62 del 1968

    legge di esecuzione in Italia della Convenzione di New York del 10 giugno 1958

  • art. 24 Cost.

    invocato dalla ricorrente a tutela del diritto di difesa, ma la decisione si fonda in concreto sul difetto del presupposto processuale documentale

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per denunciare omessa pronuncia; la Corte valorizza soprattutto la mancata verifica della specifica censura sulla produzione documentale

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    rubrica del motivo di ricorso dedotto come nullità della sentenza o del procedimento

  • artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.

    norme sul rito camerale di trattazione in cassazione

  • art. 382, ultimo comma, c.p.c.

    base per la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere iniziata per difetto di un presupposto processuale

Massime di principio

  • Nel procedimento per il riconoscimento di un lodo arbitrale straniero, la produzione del lodo in originale o in copia conforme/autenticata e del compromesso secondo le prescrizioni della Convenzione di New York e dell'art. 839 c.p.c. costituisce un presupposto processuale necessario della domanda, non una mera condizione dell'azione.
  • La mancanza dei documenti richiesti per il riconoscimento del lodo straniero deve essere rilevata d'ufficio dal giudice e non può essere sanata mediante successivo deposito nel giudizio di opposizione al decreto presidenziale.
  • Se dal decreto di riconoscimento non risulta la produzione del lodo nella forma prescritta, il giudice dell'opposizione deve verificare specificamente il rispetto dei requisiti formali richiesti per l'instaurazione del procedimento; una risposta generica alla contestazione è insufficiente.
  • La procura per il ricorso o controricorso in cassazione deve avere carattere speciale e riferirsi alla specifica sentenza impugnata; una procura generale notarile, non collegata all'impugnazione e anteriore alla sentenza, è inidonea a fondare la validità del controricorso.
  • Quando il processo è stato instaurato in difetto di un presupposto processuale indispensabile, la cassazione può intervenire senza rinvio perché il giudizio non avrebbe potuto essere validamente iniziato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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