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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21598/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento con cui la Regione Toscana ha richiesto il pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, per l'anno 2018, in relazione a una concessione demaniale marittima avente a oggetto l'occupazione e l'uso di un'area nel Comune di Viareggio. La società concessionaria ha impugnato l'atto sostenendo che, avendo aderito alla procedura di definizione agevolata prevista dall'art. 100, commi 7 e 9, del d.l. n. 104/2020, il canone demaniale dovesse intendersi rideterminato nella misura ridotta del 30% e che, conseguentemente, anche l'imposta regionale dovesse essere calcolata su tale canone ridotto. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato violazione e falsa interpretazione dell'art. 100, comma 9, d.l. n. 104/2020, della legge n. 281/1970, delle leggi regionali Toscana n. 2/1971 e n. 85/1995 e dell'art. 53 Cost., lamentando che la CGT avesse escluso l'incidenza della definizione agevolata sulla base imponibile dell'imposta. Con il secondo motivo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'effettiva adesione alla procedura agevolata e il pagamento del canone ridotto al 30%.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Ha affermato che, in base all'art. 100, comma 9, d.l. n. 104/2020, il pagamento nei termini dell'importo ridotto costituisce a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate; pertanto, la base imponibile dell'imposta regionale sulle concessioni deve essere commisurata al canone effettivamente versato, anche se ridotto per effetto della definizione agevolata. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. È stata inoltre esclusa la fondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata dalla Regione.

Norme richiamate

  • art. 100, commi 7, 8 e 9, d.l. n. 104/2020

    comma 7, comma 8, comma 9

    La liquidazione e il pagamento nei termini degli importi ridotti previsti dalla definizione agevolata determinano a ogni effetto la rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate; tale effetto si riflette anche sul calcolo dell'imposta regionale collegata al canone.

  • art. 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281

    Richiamato come base normativa dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, commisurata al canone concessorio.

  • art. 1 legge reg. Toscana 30 dicembre 1971, n. 2

    Richiamato per indicare che la base imponibile dell'imposta regionale è ancorata al canone concessorio effettivamente dovuto.

  • legge reg. Toscana n. 85/1995, art. 1

    Prevede che, limitatamente alle concessioni marittime, l'imposta regionale sia commisurata al 25 per cento del canone statale di concessione.

  • legge reg. Toscana n. 77/2012, art. 12

    Ha modificato la disciplina regionale richiamata, confermando il criterio di commisurazione dell'imposta al canone.

  • art. 53 Cost.

    È richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura, ma la Corte accoglie il ricorso sulla base dell'interpretazione della disciplina normativa ordinaria.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Vizio denunciato per omesso esame di un fatto decisivo; il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo.

  • artt. 117, quarto comma, e 119 Cost.

    Richiamati nella questione di legittimità costituzionale prospettata, ritenuta infondata per mancanza di dimostrazione del concreto impatto sull'equilibrio di bilancio regionale.

  • artt. 5 e 120 Cost.

    Richiamati dalla Regione nella questione di legittimità costituzionale, ma non accolti dalla Corte.

Massime di principio

  • Quando una disposizione di definizione agevolata stabilisce che il pagamento dell'importo ridotto costituisce "a ogni effetto" rideterminazione del canone dovuto, tale rideterminazione opera anche ai fini di tributi o prelievi regionali la cui base imponibile sia commisurata a quel canone.
  • Se la base imponibile di un tributo è ancorata al canone concessorio, il criterio di calcolo deve riferirsi al canone effettivamente dovuto e versato, non a quello originariamente preteso prima della definizione agevolata.
  • La qualificazione del pagamento ridotto come canone, e non come importo diverso o autonomo, impedisce di scindere la disciplina del canone da quella dell'imposta che ad esso si aggancia.
  • Una questione di legittimità costituzionale che prospetti la lesione dell'autonomia finanziaria regionale richiede una concreta dimostrazione dell'incidenza sull'equilibrio di bilancio e sulla capacità di finanziare le funzioni pubbliche attribuite.

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