Cassazione Penale, Ordinanza n. 04447/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la responsabilità penale per truffa aggravata e il trattamento sanzionatorio. L'unico motivo deduceva, in modo generico, la violazione dell'art. 133 c.p. e il vizio di motivazione in punto pena, sostenendo che i parametri soggettivi di commisurazione avrebbero imposto la fissazione della pena al minimo. La Corte ha rilevato che il ricorso non si confrontava criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva già osservato che la pena base era stata determinata nel minimo edittale e che la gravità del fatto e i plurimi precedenti dell'imputato giustificavano il diniego di ulteriori attenuazioni.
Norme richiamate
Richiamato come parametro per la determinazione della pena; la Corte evidenzia che il motivo di ricorso non si confronta con la valutazione già compiuta dal giudice di merito, che aveva applicato la pena base nel minimo edittale e valorizzato gravità del fatto e precedenti dell'imputato per escludere ulteriori mitigazioni.
Massime di principio
- In tema di dosimetria della pena, il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; una censura generica sulla violazione dell'art. 133 c.p. è inammissibile se non indica in che modo il giudice di merito avrebbe erroneamente valutato i parametri legali.
- Non è fondato il ricorso che pretenda la riduzione della pena al minimo quando la decisione impugnata abbia già applicato la pena base nel minimo edittale e abbia motivato il diniego di ulteriore mitigazione richiamando gravità del reato e precedenti dell'imputato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ragioni di esonero specificamente ravvisabili.
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