Cassazione Penale, Sentenza n. 4478/2024 del 01/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Bamonte: ricorso presentato avverso la sentenza d'appello; la questione rilevante è la sopravvenuta morte dell'imputato. Barontini: censura per la mancata applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 6 cod. pen., contestando che il giudice d'appello non l'abbia riconosciuta.
La decisione
Per Bamonte Marco la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato ascritto si è estinto per morte dell'imputato. Per Barontini Davide il ricorso è stato dichiarato inammissibile (la censura in sede di legittimità non è consentita) e, comunque, manifestamente infondato: la Corte d'appello aveva motivato adeguatamente la non applicabilità dell'attenuante sulla base della mancata integrale riparazione del danno. Barontini è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Si tratta di una circostanza attenuante la cui applicabilità è stata contestata; la Corte di legittimità ritiene che la censura relativa alla mancata applicazione non fosse ammissibile in sede di cassazione e, comunque, che il giudice d'appello abbia motivato correttamente l'esclusione per la non integrale riparazione del danno
estinzione del reato per morte dell'imputato
La Corte ha ritenuto che, a seguito della morte dell'imputato, il reato ascritto si estingua e quindi ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di Bamonte senza rinvio
Massime di principio
- La morte dell'imputato estingue il reato: nei procedimenti penali la sopravvenuta morte comporta la cessazione del processo e l'annullamento della condanna senza rinvio per il deceduto.
- In Cassazione non sono ammissibili censure che si limitino a rimettere in discussione valutazioni di fatto o di merito svolte dal giudice di merito se tali questioni non sollevano un vero e proprio motivo di diritto o vizi di motivazione illogica evidenti.
- Per ottenere il riconoscimento di attenuanti correlate alla riparazione del danno, è necessario dimostrare l'integrale o i presupposti previsti dalla norma: la mera allegazione non basta se il giudice del merito ha valutato e motivato la non integrale riparazione.
- La motivazione del giudice d'appello, se fondata su circostanze concrete e priva di evidenti illogicità, rende il ricorso per cassazione inammissibile o manifestamente infondato.
- La parte soccombente che propone ricorso infondato o inammissibile può essere condannata alle spese processuali e a somme a titolo di ammenda (es. versamento alla Cassa delle ammende).
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