Cassazione Penale, Sentenza n. 23306/2023 del 29/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Di Bernardo impugnava la conferma della condanna per il delitto previsto dall'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, sostenendo che la Corte d'appello si era basata prevalentemente sulle dichiarazioni eteroaccusatorie del coimputato Giuseppe Di Pietro, acquisite e inserite nel fascicolo per il dibattimento ma rese da soggetto che sin dall'inizio avrebbe dovuto essere considerato indagato. Il ricorrente deduceva la violazione delle norme sul divieto di utilizzazione di dichiarazioni rese da chi avrebbe dovuto essere sentito come indagato (art. 63, comma 2 c.p.p.) e la illegittimità dell'utilizzo di tali dichiarazioni malgrado la mancata tempestiva richiesta di espunzione (art. 491, comma 2 c.p.p.), sostenendo che l'inutilizzabilità assoluta della prova supera ogni presunzione di tempestività o inerzia delle parti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. La Cassazione ha stabilito che i giudici di merito dovevano compiere una verifica sostanziale sulla correttezza dell'inserimento e sull'utilizzabilità delle dichiarazioni del coimputato Di Pietro, in particolare accertando se tali dichiarazioni fossero indizianti, rese in assenza di garanzie e se il dichiarante dovesse essere considerato già indagato al momento del rilascio delle stesse. Se tali condizioni fossero accertate, le dichiarazioni devono essere dichiarate inutilizzabili nella parte viziata ed escluse erga omnes; in sede di rinvio si dovrà altresì verificare quali parti delle dichiarazioni non risultino viziate e valutare il loro apporto alla luce del restante materiale probatorio.
Norme richiamate
art. 10, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma sostanziale contestata: disciplina il delitto fiscale per cui Di Bernardo è stato condannato; la sentenza di Cassazione non entra nel merito della qualificazione del fatto ma verifica la validità della prova che ha retto la condanna
art. 63, comma 2, cod. proc. pen.
Stabilisce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da chi avrebbe dovuto essere sentito come indagato se rese in violazione delle garanzie previste; la Corte ha affermato che, qualora sussistano indizi non equivoci di reità conosciuti dall'autorità prima dell'escussione, le dichiarazioni devono essere accertate come inutilizzabili ed esclusi i relativi emunti erga omnes
Disciplina il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato o dell'indagato; il ricorrente richiamava il principio per contestare l'uso delle dichiarazioni del coimputato
Norma sulla formazione della prova e sul contraddittorio; richiamata per sottolineare l'esigenza che l'acquisizione probatoria avvenga nel rispetto delle garanzie difensive
Riguarda i mezzi di prova e le modalità di assunzione; evocata nel contesto della correttezza formale e sostanziale dell'acquisizione delle dichiarazioni
art. 431, comma 2, cod. proc. pen.
Regola l'allegazione degli atti al fascicolo per il dibattimento; la Corte ricorda che l'allegazione ha carattere strumentale e non equivale all'acquisizione del contenuto probatorio
art. 491, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di proporre subito alcune eccezioni preliminari in udienza; la Cassazione ha precisato che la tardività formale della richiesta di espunzione non sottrae il giudice all'obbligo di verificare sostanzialmente la correttezza dell'inserimento e l'eventuale inutilizzabilità assoluta della prova
art. 220 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente come norma di riferimento sulle formalità dell'assunzione delle dichiarazioni; utilizzata nella censura circa la modalità di escussione del coimputato
Regola la comunicazione di notizia di reato e gli atti allegati; le dichiarazioni del coimputato erano contenute in una comunicazione ex art. 347, la cui utilizzabilità doveva essere valutata
art. 511, comma 5, cod. proc. pen.
Riguarda le determinazioni del giudice al termine dell'istruttoria e l'utilizzabilità di atti e mezzi di prova nel dibattimento; la Corte segnala che il Tribunale avrebbe dovuto compiere una verifica sostanziale prima di considerare le dichiarazioni pienamente utilizzabili
Massime di principio
- L'allegazione di un atto o documento al fascicolo per il dibattimento non equivale automaticamente alla sua acquisizione probatoria: l'acquisizione sostanziale si verifica quando il giudice decide di avvalersene (lettura o decisione), e solo allora deve essere controllata la correttezza dell'inserimento e il rispetto delle garanzie difensive
- Se dichiarazioni di un terzo/coimputato risultano rese da soggetto che "sin dall'inizio" avrebbe dovuto essere considerato indagato e sono indizianti e prive delle garanzie procedurali, devono essere dichiarate inutilizzabili nella parte viziata e l'inutilizzabilità opera erga omnes, indipendentemente dall'eventuale inerzia difensiva
- La mancata tempestiva eccezione di parte (art. 491 c.p.p.) può avere rilievo formale, ma non esime il giudice dall'accertare, di propria iniziativa ove necessario, la radicale inutilizzabilità di prove che violano diritti fondamentali o garanzie procedurali
- Il giudice di merito deve compiere una verifica sostanziale delle condizioni che qualificano il dichiarante (se indagato o testimone) fondandosi su indizi concreti e conoscibili dall'autorità procedente, non su meri sospetti o intuizioni dell'interrogante
- In presenza di dichiarazioni parzialmente viziate occorre separare le parti utilizzabili da quelle inutilizzabili e riconsiderare il valore probatorio residuo alla luce del resto del materiale probatorio
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