Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23306/2023 del 29/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Di Bernardo impugnava la conferma della condanna per il delitto previsto dall'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, sostenendo che la Corte d'appello si era basata prevalentemente sulle dichiarazioni eteroaccusatorie del coimputato Giuseppe Di Pietro, acquisite e inserite nel fascicolo per il dibattimento ma rese da soggetto che sin dall'inizio avrebbe dovuto essere considerato indagato. Il ricorrente deduceva la violazione delle norme sul divieto di utilizzazione di dichiarazioni rese da chi avrebbe dovuto essere sentito come indagato (art. 63, comma 2 c.p.p.) e la illegittimità dell'utilizzo di tali dichiarazioni malgrado la mancata tempestiva richiesta di espunzione (art. 491, comma 2 c.p.p.), sostenendo che l'inutilizzabilità assoluta della prova supera ogni presunzione di tempestività o inerzia delle parti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. La Cassazione ha stabilito che i giudici di merito dovevano compiere una verifica sostanziale sulla correttezza dell'inserimento e sull'utilizzabilità delle dichiarazioni del coimputato Di Pietro, in particolare accertando se tali dichiarazioni fossero indizianti, rese in assenza di garanzie e se il dichiarante dovesse essere considerato già indagato al momento del rilascio delle stesse. Se tali condizioni fossero accertate, le dichiarazioni devono essere dichiarate inutilizzabili nella parte viziata ed escluse erga omnes; in sede di rinvio si dovrà altresì verificare quali parti delle dichiarazioni non risultino viziate e valutare il loro apporto alla luce del restante materiale probatorio.

Norme richiamate

  • art. 10, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma sostanziale contestata: disciplina il delitto fiscale per cui Di Bernardo è stato condannato; la sentenza di Cassazione non entra nel merito della qualificazione del fatto ma verifica la validità della prova che ha retto la condanna

  • art. 63, comma 2, cod. proc. pen.

    Stabilisce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da chi avrebbe dovuto essere sentito come indagato se rese in violazione delle garanzie previste; la Corte ha affermato che, qualora sussistano indizi non equivoci di reità conosciuti dall'autorità prima dell'escussione, le dichiarazioni devono essere accertate come inutilizzabili ed esclusi i relativi emunti erga omnes

  • art. 62, cod. proc. pen.

    Disciplina il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato o dell'indagato; il ricorrente richiamava il principio per contestare l'uso delle dichiarazioni del coimputato

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Norma sulla formazione della prova e sul contraddittorio; richiamata per sottolineare l'esigenza che l'acquisizione probatoria avvenga nel rispetto delle garanzie difensive

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Riguarda i mezzi di prova e le modalità di assunzione; evocata nel contesto della correttezza formale e sostanziale dell'acquisizione delle dichiarazioni

  • art. 431, comma 2, cod. proc. pen.

    Regola l'allegazione degli atti al fascicolo per il dibattimento; la Corte ricorda che l'allegazione ha carattere strumentale e non equivale all'acquisizione del contenuto probatorio

  • art. 491, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di proporre subito alcune eccezioni preliminari in udienza; la Cassazione ha precisato che la tardività formale della richiesta di espunzione non sottrae il giudice all'obbligo di verificare sostanzialmente la correttezza dell'inserimento e l'eventuale inutilizzabilità assoluta della prova

  • art. 220 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente come norma di riferimento sulle formalità dell'assunzione delle dichiarazioni; utilizzata nella censura circa la modalità di escussione del coimputato

  • art. 347 cod. proc. pen.

    Regola la comunicazione di notizia di reato e gli atti allegati; le dichiarazioni del coimputato erano contenute in una comunicazione ex art. 347, la cui utilizzabilità doveva essere valutata

  • art. 511, comma 5, cod. proc. pen.

    Riguarda le determinazioni del giudice al termine dell'istruttoria e l'utilizzabilità di atti e mezzi di prova nel dibattimento; la Corte segnala che il Tribunale avrebbe dovuto compiere una verifica sostanziale prima di considerare le dichiarazioni pienamente utilizzabili

Massime di principio

  • L'allegazione di un atto o documento al fascicolo per il dibattimento non equivale automaticamente alla sua acquisizione probatoria: l'acquisizione sostanziale si verifica quando il giudice decide di avvalersene (lettura o decisione), e solo allora deve essere controllata la correttezza dell'inserimento e il rispetto delle garanzie difensive
  • Se dichiarazioni di un terzo/coimputato risultano rese da soggetto che "sin dall'inizio" avrebbe dovuto essere considerato indagato e sono indizianti e prive delle garanzie procedurali, devono essere dichiarate inutilizzabili nella parte viziata e l'inutilizzabilità opera erga omnes, indipendentemente dall'eventuale inerzia difensiva
  • La mancata tempestiva eccezione di parte (art. 491 c.p.p.) può avere rilievo formale, ma non esime il giudice dall'accertare, di propria iniziativa ove necessario, la radicale inutilizzabilità di prove che violano diritti fondamentali o garanzie procedurali
  • Il giudice di merito deve compiere una verifica sostanziale delle condizioni che qualificano il dichiarante (se indagato o testimone) fondandosi su indizi concreti e conoscibili dall'autorità procedente, non su meri sospetti o intuizioni dell'interrogante
  • In presenza di dichiarazioni parzialmente viziate occorre separare le parti utilizzabili da quelle inutilizzabili e riconsiderare il valore probatorio residuo alla luce del resto del materiale probatorio

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.