Cassazione Penale, Ordinanza n. 03681/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva confermato la condanna per furto in abitazione aggravato. Nel ricorso per cassazione deduceva, in modo nuovo rispetto ai motivi di appello, una violazione di legge relativa a un punto deciso in primo grado ma non devoluto al giudice di secondo grado. In particolare contestava la configurabilità dell'aggravante, sostanzialmente rimettendo in discussione la ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito e lamentando anche un difetto di motivazione sulla stessa aggravante della destrezza. La Corte ha ritenuto che tali censure fossero inammissibili perché aventi ad oggetto questioni non devolute in appello e perché la qualificazione giuridica invocata richiedeva accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità in base al testo del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che non possono essere proposte per la prima volta in cassazione questioni non devolute al giudice d'appello, neppure quando si deduca una violazione di legge relativa alla qualificazione giuridica del fatto, se la soluzione richiede accertamenti fattuali. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La questione sulla qualificazione giuridica del fatto può essere affrontata anche in cassazione solo se non richiede accertamenti di fatto; altrimenti non è deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte censure nuove su punti della decisione di primo grado mai devoluti con l'appello, perché il giudice di legittimità non può pronunciarsi su questioni rimaste estranee al devolutum di merito.
- La deduzione in cassazione della qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo quando la soluzione della questione sia meramente giuridica e non comporti rivalutazioni del materiale probatorio o accertamenti in fatto.
- Quando la doglianza, pur formalmente qualificata come violazione di legge, mira in realtà a contestare la ricostruzione fattuale del giudice di merito ai fini della configurabilità di un'aggravante, essa è inammissibile in cassazione se richiede un riesame del fatto.
- La mancata devoluzione in appello di una questione relativa a un'aggravante rende irrilevante, in cassazione, la censura di difetto di motivazione della sentenza impugnata su quel punto.
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