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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44396/2023 del 06/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del decreto del Tribunale che aveva rigettato l'istanza di restituzione delle somme relative a canoni di locazione e cauzioni percepite sui beni immobili (patrimonio della società Immobilnet S.r.l.) che erano stati prima sottoposti a confisca e poi restituiti con decreto di dissequestro. Il ricorrente deduceva che tali somme, essendo frutti del bene, dovevano seguire la sorte del bene principale e quindi essere restituite; inoltre sosteneva che eventuali controversie sulla titolarità delle somme dovessero essere devolute al giudice civile ai sensi del combinato disposto degli artt. 676, comma 2, e 263, comma 3, c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha rilevato che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere non si era uniformato alle indicazioni di diritto fornite nella precedente sentenza di annullamento (Sez. 5, n. 33950-22 del 25/05/2022) e al principio consolidato secondo cui i frutti economici seguono la sorte del bene che li produce (richiamando Sez. 1, n. 46043 del 23/10/2014, Richichi). La Corte ha quindi annullato il decreto impugnato e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ordinando che il nuovo giudizio si svolga nel rispetto dei principi enunciati: verificare l'esistenza e l'ammontare dei frutti (canoni e cauzioni), detrarre solo le spese di gestione ammesse (escluse quelle relative ai compensi dell'amministratore giudiziario e del coadiutore), e, se emergono contestazioni sulla proprietà delle somme, rimetterle al giudice civile previa adeguata motivazione sulla serietà della controversia.

Norme richiamate

  • Corte di cassazione, Sez. 1, sent. n. 46043/2014 (Richichi)

    «la restituzione, anche parziale, dei beni già sottoposti a sequestro e confisca di prevenzione, deve essere disposta ed eseguita considerando la consistenza attuale degli stessi, comprensiva degli eventuali incrementi di natura economica derivanti dal loro impiego, detratte esclusivamente le spese di gestione diverse da quelle relative al pagamento dei compensi e dei rimborsi in favore dell'amministratore giudiziario e del coadiutore da lui nominato»

    I frutti e gli incrementi economici prodotti dai beni sottoposti a misure ablative seguono la sorte del bene principale e devono essere computati nella restituzione, al netto delle spese di gestione ammesse.

  • Corte di cassazione, Sez. 5, n. 33950-22 del 25/05/2022 (Piccirillo)

    Pronuncia di annullamento con rinvio che ha impartito al giudice del rinvio l'obbligo di applicare il principio che i frutti seguono la sorte del bene e di rimandare al giudice civile eventuali questioni sulla proprietà delle 'cose sequestrate' ai sensi del combinato disposto degli artt. 676, comma 2, e 263, comma 3, c.p.p., ove emergano controversie sulla titolarità.

  • Art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

    «il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa»

    Il giudice al quale la cassazione rinvia il processo è vincolato a rispettare le questioni di diritto già decise dalla Corte di cassazione e deve adeguare la motivazione e il dispositivo del proprio provvedimento a tali indicazioni.

  • Artt. 676, comma 2, e 263, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevedono la possibilità, nel giudizio penale di esecuzione o in materia di misure reali, di rimettere al giudice civile la decisione su questioni di proprietà o titolarità quando sussistono controversie pertinenti, anche in assenza di formale pendenza della lite civile, purché il giudice penale motivi adeguatamente sulla serietà della potenziale controversia.

Massime di principio

  • Quando beni precedentemente sottoposti a sequestro/confisca vengono restituiti, i frutti economici (canoni di locazione, cauzioni, incrementi) seguono la sorte del bene principale e devono essere considerati nella restituzione, al netto delle spese di gestione ammesse.
  • Il giudice dell'esecuzione, in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, è vincolato alle questioni di diritto già decise dalla Cassazione e deve conformare la propria motivazione e decisione ai principi indicati dalla Suprema Corte (art. 627 c.p.p.).
  • Se emergono contestazioni sulla titolarità delle somme o sulla proprietà dei beni, tali questioni attengono alla giurisdizione civile e il giudice penale deve, se la controversia appare seria, rimetterle al giudice civile ai sensi degli artt. 676 e 263 c.p.p.
  • Nel calcolo delle somme da restituire vanno detratti solo i costi di gestione ammessi; non devono essere detratti automaticamente compensi e rimborsi dell'amministratore giudiziario salvo diversa previsione o verifica.
  • Il rigetto dell'istanza di restituzione basato su una diversa ricostruzione giuridica contraria a principi già affermati in sede di legittimità è censurabile e può portare all'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

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