Cassazione Penale, Sentenza n. 27257/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva in relazione alla ditta individuale "Calderone Stefania" (trasferimento senza corrispettivo di immobili alla figlia mediante transazione), per bancarotta fraudolenta distrattiva e bancarotta documentale semplice in relazione alla "Autoricambi 87 s.r.l." (distrazione di merci e mancata corretta tenuta delle scritture contabili). I motivi di ricorso contestavano: 1) l'assenza di prova di una grave crisi economica al momento delle operazioni (distanza temporale tra atti e fallimento); 2) la natura personale dei beni trasferiti; 3) la possibilità di ricostruire comunque lo stato attivo e passivo nonostante scritture sintetiche; 4) la funzionalità della cessione al ciclo aziendale e l'ulteriore distanza temporale rispetto al fallimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e carenza di specificità delle censure. Ha ritenuto infondate le deduzioni circa la non sussistenza della crisi aziendale, richiamando la giurisprudenza che qualifica la bancarotta patrimoniale prefallimentare come reato di pericolo concreto (l'atto deve essere idoneo a creare un pericolo reale per i creditori) e precisando che la distanza temporale dall'apertura del fallimento non esclude automaticamente la rilevanza dell'atto. Quanto alla bancarotta documentale semplice, la Corte ha confermato che si tratta di reato di pericolo presunto a tutela della conoscenza esatta della consistenza patrimoniale, indipendentemente dal concreto pregiudizio, e ha ritenuto rilevanti le omissioni e irregolarità nella tenuta del libro giornale e degli inventari. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Applicato in relazione alla bancarotta fraudolenta distrattiva prefallimentare; interpretato dalla Corte come norma concernente un reato di pericolo concreto: l'atto di depauperamento è rilevante se idoneo a creare un pericolo reale per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, pericolo che deve permanere fino all'apertura della procedura fallimentare. La distanza temporale dall'atto al fallimento non esclude automaticamente la rilevanza penale.
Richiamato unitamente all'art. 223 nel quadro delle critiche circa la bancarotta documentale; nel contesto decisionale contribuisce all'analisi delle fattispecie di bancarotta nei diversi profili soggettivi e oggettivi (la Corte valuta le deduzioni temporali solo se idonee a dimostrare l'assenza di pericolo concreto).
Interpretato come norma relativa alla bancarotta documentale semplice: si tratta di un reato di pericolo presunto volto a tutelare l'esatta conoscenza della consistenza patrimoniale dell'impresa; l'irregolare o incompleta tenuta dei libri è sanzionabile anche se il curatore è poi riuscito a ricostruire lo stato attivo e passivo.
Norma applicata per le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- La mera distanza temporale tra l'atto di trasferimento/distrazione e la dichiarazione di fallimento non esclude automaticamente la responsabilità per bancarotta: va valutato se l'atto era idoneo a creare un pericolo reale per i creditori.
- Nel caso di imprese individuali (senza autonomia patrimoniale), la distinzione tra beni personali e aziendali è più labile: trasferimenti a familiari possono integrare distrazione se riducono il patrimonio aziendale e minacciano i creditori.
- La bancarotta documentale semplice è un reato di pericolo presunto: la completezza e regolarità delle scritture contabili sono richieste a prescindere dall'effettiva possibilità successiva di ricostruire il patrimonio.
- In Cassazione i motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi concretamente con la motivazione della sentenza impugnata: censure generiche o reiterative sono dichiarate inammissibili.
- L'inammissibilità del ricorso comporta sanzioni pecuniarie e condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi essenziale valutare la fondatezza e la specificità dei motivi prima di proporre ricorso.
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